Il Ministero dell’Ambiente, con un recente interpello (n. 79776/2025), ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti derivanti da attività di trattamento.
In particolare era stato chiesto al Ministero se fosse possibile applicare il deposito temporaneo, previsto dall’art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) anche ai rifiuti prodotti a seguito di operazioni di recupero, in attesa del successivo avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento.
Al riguardo il Ministero ha chiarito che il deposito temporaneo, previsto all’art. 185 bis, costituisce una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare o messa in riserva) e perciò può essere applicato solo ai casi e agli ambiti specifici cui si riferisce. Si tratta, infatti, di un’attività, quella del deposito temporaneo, per la quale non è prevista alcuna autorizzazione, a condizione però che sia preliminare alle successive operazioni di gestione dei rifiuti, soggette invece ad autorizzazione, come la raccolta, il trasporto e ovviamente il recupero o lo smaltimento.
Pertanto, secondo il Ministero, non si può applicare il deposito temporaneo ai rifiuti derivanti da una delle operazioni di recupero (o smaltimento), in quanto questi rifiuti sono già stati sottoposti ad un’attività di gestione, soggetta ad autorizzazione. Le modalità e le caratteristiche del deposito di questi rifiuti dovranno quindi essere specificatamente indicati, dall’autorità competente, nella relativa autorizzazione.