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Lavoro

E.V.R. 2025 Verificati gli indicatori per l’erogazione dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2026

26 Maggio 2025
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  • lavoro
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Il 23 maggio 2025 le Parti sociali hanno effettuato la verifica dell’andamento del settore al fine del calcolo dell’Elemento Variabile delle Retribuzioni (EVR).

Nell’ambito della verifica si è constatato che tra i parametri aggiornati e riferiti alla media triennale dei periodi 2020/2021/2022 rispetto al 2021/2022/2023 presi in considerazione, solo 3 di questi hanno avuto andamento positivo e, pertanto, è stato confermato il valore dell’EVR territoriale, per il periodo maggio 2025-aprile 2026, al 3% della paga base in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo nazionale del 1° luglio 2014;

La effettiva erogazione dell’EVR da parte delle imprese sarà conseguente alla verifica aziendale da farsi annualmente entro 30 giorni dalla verifica territoriale annuale.

La verifica aziendale sarà effettuata sulla base dell’andamento triennale a livello aziendale dei seguenti parametri:

  • Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile
  • Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

Sulla base di tale verifica

  • le aziende che hanno entrambi i valori con andamento positivo relativamente al triennio 2021/2022/2023 rispetto al 2020/2021/2022 e le aziende che non effettuano la verifica erogheranno l’EVR, in ragione delle ore effettivamente lavorate, secondo gli importi indicati nella sotto riportata tabella A)

Tab. A) Elemento economico variabile pieno – maggio 2025-aprile 2026

  EVR MENSILE EVR ORARIO
VII imp. 1° cat. Super   48,92 0,28
VI imp. 1° cat.  44,03 0,25
Imp.V. 2° cat.   36,39 0,21
IV imp. di 4° livello – Operaio speciale. IV° livello 34,25 0,20
III imp. 3° cat. – Operaio speciale. III° liv 31,80 0,18
II imp. 4° cat. – Operaio qualif. II° liv 28,62 0,17
imp. 4° cat. 1° impiego – Operaio comune I° livello 24,46 0,14
Custodi guardiani portinai senza alloggio 22,01 0,13
Custodi guardiani portinai con alloggio 19,57 0,11
  • le aziende che hanno uno dei valori con andamento negativo relativamente al triennio 2021/2022/2023 rispetto al 2020/2021/2022 erogheranno l’EVR in ragione delle ore effettivamente lavorate secondo gli importi indicati nella sotto riportata B)

Tab. B) Elemento economico variabile ridotto – maggio 2025-aprile 2026

  EVR MENSILE EVR ORARIO
VII imp. 1° cat. Super 14,68 0,085
VI imp. 1° cat. 13,21 0,076
Imp.V. 2° cat.   11,01 0,064
IV imp. di 4° livello – Operaio speciale. IV° livello 10,27 0,059
III imp. 3° cat. – Operaio speciale. III° liv 9,54 0,055
II imp. 4° cat. – Operaio qualif. II° liv 8,59 0,050
imp. 4° cat. 1° impiego – Operaio comune I° livello 7,34 0,042
Custodi guardiani portinai senza alloggio 6,60 0,038
Custodi guardiani portinai con alloggio 5,87  0,034

 

  • le aziende che hanno entrambi i valori con andamento negativo relativamente al triennio 2021/2022/2023 rispetto al 2020/2021/2022 non erogheranno l’EVR fissato territorialmente

 In caso di non raggiungimento di uno o di entrambi i parametri aziendali inerenti l’EVR, le imprese devono comunicarlo, tramite una autodichiarazione, ad ANCE Enna, alla Cassa Edile di Enna e alle RSU/RSA (se presenti). ANCE Enna informerà tempestivamente le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, si attiverà con le stesse un confronto per la verifica dell’autodichiarazione.

Si allega un fac-simile da utilizzare per la dichiarazione in casi di parametri negativi.

L’E.V.R. costituisce retribuzione variabile e non incide sui singoli istituti contrattuali retributivi in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 commi 182-190 della Legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., nonchè alle indicazioni del D.M. 25/03/2016.

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