Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia di congruità per informare che in data odierna, con l’allegata lettera circolare n. 11/2025, la CNCE ha trasmesso le FAQ n. 12.4 e 21.2 del documento unitario, relative, rispettivamente, alla possibilità di giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari e all’attività di montaggio Linee Vita e attività di moviere. Tali FAQ, che si riportano di seguito per opportuna informativa, sono state appositamente riformulate e inserite nel file unico pubblicato sul sito istituzionale della CNCE.
12.4 Ai fini della verifica della congruità è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso in caso di lavorazioni particolari?
Si, dal marzo 2023 non è più ammessa la semplice autodichiarazione dell’impresa sulle casistiche di lavorazioni particolari (come, ad esempio, materiali dal costo rilevante, macchinari altamente tecnologici, tecniche costruttive particolari) ma è necessaria l’allegazione di idonea documentazione comprovante le
specificità del caso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazione del Direttore dei Lavori, adeguatamente motivata, del mancato raggiungimento dell’importo atteso – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche esplicative riferite ai materiali o ai macchinari utilizzati).
21.2 È considerata edile l’attività di montaggio Linee Vita? E l’attività di moviere?
Si, l’attività di montaggio linee vita (ad esclusione dei casi in cui l’installazione venga effettuata dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione) e quella di moviere sono considerate attività edili e quindi rientranti nell’ambito di applicazione della congruità di cui al DM n. 143/2021.