Con il Provvedimento n. 172928 del 9 aprile l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello – e relative istruzioni – per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini sia dell’elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2025-2026 sia per la relativa accettazione da parte del contribuente della proposta stessa.
Si ricorda che il concordato preventivo – introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 e in parte successivamente modificato dal D.Lgs. n. 108/2024 – è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate di definizione del reddito d’impresa imponibile ai fini IRES ed IRAP, valida per due annualità.
A seguito di questo accordo fra il Fisco ed il contribuente, quindi, le imposte sui redditi e l’IRAP vengono versate, per due anni, sulla base di un reddito predefinito.
Ciò premesso, il Provvedimento ricorda che possono accedere all’istituto i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nel periodo d’imposta 2024, hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96/2017.
Le Istruzioni, inoltre, precisano che il Modello 2025-2026 può essere utilizzato solo in assenza di una proposta di concordato già in essere per il precedente biennio 2024-2025.
Il nuovo Modello presenta delle novità rispetto a quello riguardante il precedente biennio di applicazione dell’istituto (2024-2025).
La sua trasmissione, difatti, potrà avvenire anche autonomamente rispetto alla dichiarazione dei redditi.
Mentre per il biennio 2024-2025 la comunicazione costituiva parte integrante dei Modelli ISA, che a loro volta sono una componente della dichiarazione dei redditi, ora il contribuire può scegliere se:
Quanto alla struttura, il Modello 2025-2026 risulta articolato in modo analogo al precedente. E analoghe sono anche le modalità di compilazione.
Difatti, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, più altri dati specifici da determinare attraverso l’utilizzo dello specifico software messo a disposizione sul sito delle Entrate.
In particolare, il Modello presenta:
Quanto alle modalità di trasmissione, il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
Si anticipa, inoltre, che dopo l’approvazione in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, lo scorso 7 aprile è stato trasmesso in Parlamento uno schema di decreto legislativo correttivo che dovrebbe apportare ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo (atto Camera n. 262).
Tra queste, il decreto correttivo dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al concordato, estendendo l’attuale termine del 31 luglio al 30 settembre.
Inoltre, il testo ora in discussione in Parlamento prevede l’applicabilità dell’imposta sostitutiva (dal 10% al 15% a seconda del punteggio ISA e sempre in via opzionale), per i soggetti aderenti al concordato che presentano una differenza non superiore a 85 mila euro tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d’imposta precedente.
Invece, sulla parte che supera il citato importo di 85 mila euro dovrebbe essere applicata per i soggetti IRES l’aliquota del 24% (e l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF).
In sostanza, in questa ipotesi l’applicabilità dell’imposta sostitutiva risulta meno conveniente.
Queste modifiche saranno applicabili a decorrere dalle adesioni al concordato preventivo riferite al biennio 2025-2026.
Dopo l’espressione dei pareri parlamentari, il testo tornerà al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.