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Autotrasporto: responsabilità per tachigrafo non funzionante

26 Marzo 2025
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La Corte di Cassazione (sentenza n. 1802 del 25 gennaio 2025)  ha confermato la responsabilità delle imprese (datori di lavoro) nel caso di tachigrafi non funzionanti, sottolineando l’importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza stradale. Le imprese sono tenute a garantire che i dispositivi siano non solo presenti sui veicoli ma anche pienamente operativi, assicurandosi che i conducenti siano adeguatamente formati sull’uso di tali dispositivi e che gli stessi vengano regolarmente controllati.

In merito alla responsabilità per le violazioni legate al cronotachigrafo, sia il Codice della Strada che i Regolamenti europei stabiliscono, infatti, un regime di responsabilità congiunta: uno a carico dell’impresa e uno a carico dei conducenti. Tuttavia, delineare chi sia effettivamente responsabile in caso di specifiche violazioni può risultare complesso, poiché dipende da vari fattori. Ad esempio, è logico presumere che, se un veicolo aziendale non è equipaggiato con un tachigrafo, la responsabilità ricada sull’impresa.

Nel settore dell’autotrasporto, il datore di lavoro deve non solo equipaggiare i veicoli aziendali con tachigrafi, garantendone il corretto funzionamento e utilizzo, ma ha anche l’obbligo di organizzare una formazione per gli autisti sull’uso appropriato di questi dispositivi e di prevenire qualsiasi uso non conforme.

Di conseguenza, per escludere la responsabilità dell’impresa, gli organi di controllo potranno verificare che essa abbia correttamente adempiuto agli obblighi di formazione, istruzione, controllo e organizzazione del lavoro del conducente.

La​ ​responsabilità​ ​può essere esclusa quando l’impresa sia in grado di dimostrare che ha fornito un’adeguata formazione e relative istruzioni al conducente. Al riguardo si ricorda che il  DD MIT 12.12.2016 n. 215 ha previsto:

  • i corsi (facoltativi) di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi la cui frequenza viene certificata da apposito attestato individuale di partecipazione. Le imprese che si avvalgono della facoltà di impartire i suddetti corsi ai loro dipendenti che hanno anche funzione di austista assolvono all’onere formativo posto a loro carico;
  • per quanto riguarda l’onere di informazione, la necessità che l’impresa rilasci un foglio al proprio dipendente che questi controfirma e che costituisce documento idoneo a provare tale adempimento per la durata di un anno;
  • per quanto riguarda gli oneri di controllo, la necessità che l’impresa effettui verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull’attività dei conducenti, del cui esito va redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, da conservare presso la sede dell’impresa per almeno un anno.
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