Arrivano i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sull’utilizzo e sulle modalità di compilazione dei nuovi format del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e del Registro di carico e scarico. Sono state infatti pubblicate sul sito dedicato al Rentri le Faq che chiariscono alcuni aspetti fondamentali che fino ad oggi, avevano generato dubbi operativi per gli operatori confermando, tra l’altro, quanto più volte sostenuto dall’ANCE con specifico riferimento a:
- Utilizzo dei timbri sul FIR cartaceo: è stato specificato che è ammessa la possibilità di utilizzare i timbri in sede di compilazione del FIR laddove questi contengano tutti i dati necessari per indicare i vari soggetti interessati (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante).
- Ordine cronologico di vidimazione: è stato chiarito che i FIR non devono essere necessariamente utilizzati nell’ordine cronologico con il quale sono stati vidimati.
- Data di emissione del FIR: è stato evidenziato che questa è diversa dalla data di vidimazione del FIR (assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale) per cui, dopo la stampa, sarà l’utente a doverla inserire, con la specifica che tale data può essere antecedente o uguale a quella di inizio del trasporto e, quindi, mai successiva ad esso.La data di emissione, quindi, non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale
- Peso presunto/verificato in partenza: è stato precisato che la casella “peso verificato in partenza” deve essere barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del Produttore/Detentore e che, anche in presenza di uno strumento di misurazione, comunque non si è comunque obbligati a barrare tale casella.
- Compilazione del campo in attesa di verifica analitica: Il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi. Per le modalità di gestione del rifiuto “in attesa di verifica analitica”, si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.
- Limite giornaliero di emissione FIR: Il limite massimo di emissione consentito per ogni singola unità locale è di 1000 FIR al giorno.
- Stampa del FIR Cartaceo: si segnala che è stato anche pubblicato un ulteriore aggiornamento sulla gestione delle copie stampate del Formulario Cartaceo.
Il produttore dei rifiuti (anche avvalendosi del trasportatore) emette il formulario cartaceo.
Il FIR cartaceo è composto da:
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- FORMULARIO RIFIUTI
- Integrazione FORMULARIO RIFIUTI
- Allegato FORMULARIO RIFIUTI
L’ “Allegato FORMULARIO RIFIUTI” deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l’intermodalità.
Se si utilizza la funzione “vidima FIR vuoto” disponibile con i servizi di supporto per procedere alla compilazione manuale del FIR, il servizio di supporto emette tutti i fogli compreso l’Allegato FORMULARIO RIFIUTI: l’utente potrà stampare solo i primi due fogli.
Per un maggiore approfondimento sugli ulteriori temi trattati si rimanda alla sezione “Nuove schede informative” del RENTRI di cui al seguente link.