L’Ufficio legale di supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con i pareri N. 3023 e 3024 del 27 febbraio 2025, che si allegano, ha ribadito il divieto, sancito dall’articolo 50 e dall’allegato II.1 del
Codice degli Appalti, di utilizzare il criterio dell’estrazione a sorte per individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti sotto soglia – salvo limitatissime eccezioni supportate da oggettive motivazioni.
Nel parere n. 3023 è stato esaminato il caso della distinzione tra operatori economici inseriti in un elenco senza aver manifestato interesse alla specifica procedura e quelli che, al contrario, hanno espresso esplicitamente la volontà di partecipare. L’istanza avanzata ipotizzava l’uso del sorteggio limitatamente a questo secondo gruppo, in quanto ciò ridurrebbe il rischio di gare deserte.
Il MIT ha confermato che tale impostazione non è conforme alla normativa vigente, ribadendo che la selezione degli operatori deve basarsi su criteri oggettivi definiti preventivamente dalla stazione appaltante, escludendo il sorteggio come metodo di selezione. In presenza di un elenco o albo di operatori, la stazione appaltante deve adottare un regolamento interno che stabilisca criteri chiari e trasparenti di scelta. In assenza di tale regolamento, la determina a contrarre dovrà definire criteri oggettivi e coerenti con il principio di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Inoltre, il MIT ha ribadito la possibilità di prevedere meccanismi di esclusione dagli elenchi per gli operatori che, dopo tre inviti nel biennio, non abbiano presentato offerte.
Il parere n. 3024 ha chiarito che, per i lavori pubblici, non è sufficiente basarsi esclusivamente sul sistema di qualificazione SOA per la selezione degli operatori, in quanto ciò rappresenterebbe una deroga generalizzata al divieto di utilizzo di criteri casuali. Di conseguenza, le stazioni appaltanti devono integrare criteri ulteriori per la selezione degli operatori, evitando automatismi che possano compromettere i principi di trasparenza e concorrenza.
Ricordiamo che L’ANAC, nel Parere funzione consultiva n 11 del 28 febbraio 2024, ha fornito esempi di criteri selettivi utilizzabili dal RUP, poi ribaditi nel Comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 con puntuale riferimento alle modalità con cui selezione le imprese per gli inviti nelle procedure negoziate.