Con la circolare n. 32/2025, l’INPS ha illustrato il nuovo incentivo denominato Decontribuzione Sud PMI, introdotto dalla legge di bilancio 2025, e ha fornito altresì le indicazioni operative per la sua fruizione.
Si ricorda che, al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, la legge di bilancio 2025 ha introdotto, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (art. 1, commi da 406 a 412, della legge n. 207/2024; cfr. nota di approfondimento allegata alla comunicazione Ance del 17 gennaio 2025).
L’esonero spetta esclusivamente per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) già instaurati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’esonero stesso e a condizione che la sede di lavoro sia ubicata in una delle Regioni sopra elencate. Come chiarito dall’Inps, per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui il lavoratore è denunciato nel flusso Uniemens.
La Decontribuzione Sud PMI è modulata in misura differenziata per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Per quanto riguarda specificamente l’anno 2025, l’esonero è riconosciuto in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024.
Tale agevolazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis. Pertanto, non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea
Per l’illustrazione dei contenuti della circolare Inps, si rinvia alla nota allegata.