Con il Provvedimento n.25972 del 31 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha approvato i nuovi modelli di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, definendone contenuto e modalità di trasmissione, alla luce della proroga del beneficio fino al 15 novembre 2025 prevista dalla legge di bilancio 2025 (art.1, co.485-491, legge 207/2024).
Per accedere al credito d’imposta sono previste due comunicazioni a carico del contribuente: una prima, da inviare dal 31 marzo al 30 maggio 2025, per comunicare le spese ammissibili al contributo già sostenute o che si prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025; una seconda, definita “integrativa”, ove attestare l’effettiva avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti comunicati in precedenza.
Con il recente provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibile i modelli da utilizzare ai fini delle suddette comunicazioni.
Compilazione e trasmissione dei modelli
Primo modello di comunicazione – Avvio degli investimenti
Nel Primo modello di comunicazione (cfr. anche le relative Istruzioni) dovranno indicarsi gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella c.d. ZES Unica.
Con la comunicazione possono essere indicati anche:
Il modello di comunicazione – disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it – è composto da:
La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
Lo scarto avviene, in particolare, quando:
Tale controllo non si effettua nel caso in cui la struttura produttiva non sia ancora impiantata nella Zes unica.
Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 30 maggio.
Comunicazione integrativa
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno proceduto all’invio della prima comunicazione, hanno l’onere di presentare una comunicazione integrativa (cfr. le Istruzioni alla comunicazione integrativa).
Mediante tale seconda comunicazione – da inviare nel lasso temporale che va dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 utilizzando l’apposito modello – si attesta l’effettiva avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 dell’investimento dichiarato.
Anche in tal caso, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Questo modello viene scartato al verificarsi delle ipotesi già previste in caso di invio della prima comunicazione, a cui si aggiunge l’ulteriore caso in cui i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto quelli indicati nella prima comunicazione già trasmessa.
Anche in tal caso, l’Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e poi scartata dal servizio telematico, se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 2 dicembre.
Nelle slides l’ANCE riepiloga gli elementi e requisiti essenziali del beneficio fiscale.