L’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024) ha esteso l’obbligo di PEC a carico dei soggetti che rivestono la carica di amministratore di società.
La norma prevede che:
860. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».
La norma si limita ad estendere a tali soggetti le disposizioni già previste per i titolari di ditte individuali, senza fornire con esattezza gli ambiti applicativi del nuovo obbligo.
La norma non è chiara riguardo i soggetti obbligati e non si ha certezza se l’obbligo sia solo in capo alle società che procedono ad iscriversi dal 1° gennaio 2025 al Registro Imprese, oppure su tutte, nel qual caso non viene specificato il termine entro il quale ottemperare.
Non viene circoscritto puntualmente su quali amministratori ricade l’obbligo (su tutti o solo su quelli con poteri di rappresentenza) ne si hanno indicazione se gli obblighi debbano essere rispettati anche dai soggetti già ammnistratori o solo dai soggetti nominati dopo il 1° gennaio 2025, problematicche rilevanti specie nelle società di persone.
Abbiamo rivolto specifiche richieste di chiarimento al registro imprese della CCIAA Palermo-Enna, sul cui riscontro vi terremo aggiornati.