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Lavoro

Inps, msg. n 4479/2024: domanda di esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere

17 Gennaio 2025
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Con il messaggio n. 4479 del 30 dicembre 2024, l’Inps fornisce aggiornamenti in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che l’articolo 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate dai citati Organismi di certificazione, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in esame.

Il decreto del 20 ottobre 2022, adottato dal Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con la circolare n. 137/2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per consentire, ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022, di accedere alla misura di esonero in esame.

Successivamente, con il messaggio n. 4614/2023 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023.

Ciò premesso, con il messaggio in esame l’Istituto rende noto che sul proprio portale istituzionale, nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”. Tale modulo deve essere utilizzato per inoltrare le domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024. Per accedere al modulo è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024.

L’Inps informa poi che i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2024 possono presentare le richieste di riconoscimento dell’agevolazione fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

  • 1) i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
  • 2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
  • 3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
  • 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere;
  • 5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione della parità di genere, l’identificativo alfanumerico di tale certificato, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
  • 6) la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Sul punto, l’Inps precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

Per quanto concerne le modalità di corretta compilazione del campo presente nel modulo di domanda relativo alla retribuzione media mensile globale, l’Inps precisa che tale retribuzione deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Con riferimento all’elaborazione delle istanze, l’Inps informa che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in esame rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero e della conseguente elaborazione massiva delle istanze, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che sono in possesso della certificazione di parità di genere.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra riportati, la domanda non troverà accoglimento.

L’Inps autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero in misura non superiore all’1% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

L’Inps evidenzia che l’ammontare massimo di 50.000 euro annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Fermo restando il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di tali risorse, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale.

Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, con il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022.

In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Inoltre, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della certificazione della parità di genere, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 l’Inps fornirà prossimamente ulteriori indicazioni.

Infine, con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Istituto rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 137/2022.

Per quanto non riportato, si rinvia al messaggio in allegato.

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