Il D.L. n. 209/2024 (decreto correttivo al codice dei contratti pubblici) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 12 del decreto-legge 47/2014 (art. 71), determinando un’importante revisione del sistema di qualificazione delle imprese in fase di partecipazione alle gare.
La disposizione, che modifica l’articolo 226 del D.Lgs. n. 36/2023, produce un effetto che elimina ogni distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non obbligatoria, stabilendo che tutte le categorie di opere scorporabili, generali o specializzate, richiedano ora la qualificazione obbligatoria.
La lettura della norma non consente certezza nell’assunto appena enunciato ma lo si può desumere dalla lettura di due distinti parere del servizio supporto giuridico del MIT antecedenti il correttivo, che però in questa parte del Codice non ha subito modifiche di rilievo. (si leggano parere n. 2122 del 3/6/24 e parere n. 2336 del 8/3/24).
Inoltre l’all. II.12 del Codice, all’art. 30 stabilisce che: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”
Necessario coordinare l’art. 30 – All II.12 con l’all. I.7 del “Codice” all’art. 40, c.2, lettera f), punto 9) che prevede , tra gli adempienti per la verifica del progetto, “il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 10 per cento (parole sostituite dall’art. 78, comma 1, lettera nn) 1), 1.1, del D.Lgs. n. 209/2024) dell’importo totale dei lavori;”
Da ciò si evince che tutte le categorie di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori dovranno essere indicate come scorporabili e subappaltabili e ove il partecipante (singolo a raggruppato) non le possieda lo stesso potrà qualificarsi con il possesso dell’attestazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e subappaltare le categorie scorporabili a soggetti qualificati (subappalto qualificante o necesssario).
Con riserva di ulteriori approfondimenti, si allegano i pareri e le norme richiamate