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Autotrasporto: obblighi del conducente sulle registrazioni dei tachigrafi. Novità in vigore dal 31 dicembre 2024

15 Gennaio 2025
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Per i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo (analogico o digitale indipendentemente dal modello) dal 31 dicembre 2024, è obbligatorio conservare e presentare, su richiesta delle autorità di controllo, le registrazioni delle attività svolte non solo per il giorno in corso ma anche per i 56 giorni solari precedenti (anziché  dei  28 giorni solari precedenti). 

Non è richiesto alcun intervento di aggiornamento o sostituzione dello strumento di controllo. Non è richiesta (come chiarito anche da una Circolare del ministero dell’Interno n.300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024) nemmeno la sostituzione delle smartcard conducente in quanto quelle più recenti (gen2v1 e gen2v2) hanno memoria sufficiente e quelle di tipo gen1 non dovrebbero essere più in uso in quanto ormai sostituite dia modelli più recenti.

 

Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo analogico

Il conducente deve essere in grado di presentare, su richiesta delle autorità competenti:

– i fogli di registrazione relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti;

– la carta del conducente, se in possesso;

– eventuali registrazioni manuali e tabulati effettuati durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.

 

Cosa cambia per i veicoli con tachigrafo digitale

Per i veicoli dotati di tachigrafo digitale, il conducente deve avere a disposizione:

– la carta del conducente;

– eventuali registrazioni manuali e tabulati relativi al giorno in corso e ai 56 giorni precedenti;

– i fogli di registrazione dello stesso periodo, qualora durante quei giorni abbia guidato un veicolo con tachigrafo analogico.

 

Controlli e verifiche

Le autorità competenti possono verificare il rispetto delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006 analizzando:

– i fogli di registrazione;

– i dati visualizzati, stampati o scaricati dal tachigrafo o dalla carta del conducente;

– eventuali altri documenti probanti che giustifichino situazioni particolari di inosservanza.

 

Sanzioni e raccomandazioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’Articolo 36 può comportare sanzioni. Si consiglia alle imprese e ai propri dipendenti di verificare regolarmente la disponibilità e la corretta conservazione dei documenti richiesti, così da evitare eventuali problemi durante i controlli stradali.

Le aziende poi sono tenute a formare i propri conducenti su temi come tempi di guida, pause obbligatorie e riposi e devono effettuare verifiche regolari sul funzionamento del tachigrafo, inclusa la sua calibratura, e assicurarsi che le carte conducente siano operative.

In particolare, come previsto dall’art. 32 del regolamento (UE) n. 165/2014 nel caso di tachigrafi analogici, le imprese devono fornire ai conducenti un numero sufficiente di fogli di registrazione. I fogli devono essere di modello omologato e compatibili con l’apparecchio installato a bordo del veicolo. Per i tachigrafi digitali, invece, è responsabilità sia dell’impresa che del conducente garantire la possibilità di stampare i dati richiesti durante un’ispezione, tenendo conto della durata del servizio.

Le imprese sono inoltre obbligate a conservare in ordine cronologico e in formato leggibile i fogli di registrazione, i tabulati e i dati scaricati per almeno un anno dalla data di utilizzo. Devono anche fornire copie dei fogli e dei dati scaricati ai conducenti che ne fanno richiesta, assieme alle relative stampe. Questi documenti devono essere esibiti o consegnati in caso di richiesta da parte delle autorità di controllo.

Infine, le imprese di trasporto sono ritenute responsabili per le infrazioni commesse dai conducenti sotto la loro direzione, salvo nei casi in cui si possa dimostrare che l’impresa abbia rispettato pienamente gli obblighi previsti dal regolamento, inclusi quelli relativi alla formazione e al controllo dell’attività dei conducenti.

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