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Fatturazione dell’ “adeguamento prezzi” e RTI – Risposta n.259/2024

20 Dicembre 2024
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Le imprese appartenenti ad un raggruppamento temporaneo (RTI) devono fatturare pro-quota nei confronti della Stazione appaltante anche gli importi ricevuti a titolo di compensazione da “caro materiali”, come parte aggiuntiva del corrispettivo dei lavori nell’ambito di un appalto pubblico. Ciò non inficia la possibilità, per la Stazione appaltante, di effettuare il pagamento nei confronti della sola capogruppo, che agisce in virtù di un mandato con rappresentanza conferitole dalle altre imprese raggruppate, che ripartirà le somme fra queste ultime.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.259/E del 16 dicembre 2024, a proposito delle modalità di fatturazione delle somme corrisposte, nell’ambito di un appalto pubblico, da un Comune ad un RTI a titolo di “revisione prezzi”, utilizzando le risorse pubbliche del “Fondo per l’adeguamento dei prezzi”, di cui al D.M. 381 del 6 dicembre 2022 (cfr. anche il D.L. 50/2022, conv. legge 91/2022 e il D.L. 76/2020, conv. legge 120/2020).

Al riguardo, l’incertezza sulla corretta fatturazione dei corrispettivi a titolo di “revisione prezzi” derivava dalle modalità di erogazione di queste somme, come disciplinata dal medesimo D.M. 381/2022 (art.5), che dispone che le Stazioni appaltanti devono assegnare «il contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese».

Infatti, in attuazione di questa disposizione, la Stazione appaltante aveva richiesto all’impresa istante, mandataria con rappresentanza nell’ambito del RTI, di fatturare l’intero importo delle somme che avrebbe corrisposto come “revisione prezzi”, non ammettendo la fatturazione pro-quota di questi importi da parte delle singole imprese del RTI.

L’impresa, invece, sosteneva che anche per la parte di corrispettivo relativa alla “revisione prezzi”, la fatturazione nei confronti della Stazione appaltante dovesse essere effettuata dalle singole imprese del RTI, per la quota riferita ai lavori di competenza.

Ciò anche in ragione delle specifiche modalità di utilizzo della piattaforma informatica per l’attribuzione dei fondi per l’adeguamento prezzi, che prevede l’inserimento di una sola impresa beneficiaria.

Sulla questione l’Amministrazione finanziaria richiama i propri precedenti chiarimenti in tema di fatturazione nell’ambito dei raggruppamenti temporanei di imprese regolati da un mandato con rappresentanza, confermando il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018, secondo il quale gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota.

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, nella Risposta n.259/2024 l’Agenzia delle Entrate concorda con la soluzione prospettata dall’impresa istante e conferma che le imprese che compongono il raggruppamento devono emettere fatture separate, pro-quota, anche con riferimento alle somme corrisposte dalla Stazione appaltante a titolo di ”revisione prezzi”.

Viene, inoltre, evidenziato che, sotto il profilo fiscale, è ammissibile che, a fronte delle singole fatture, il pagamento con le risorse provenienti dal Fondo venga eseguito dal committente «direttamente nelle mani della mandataria per conto delle singole mandanti», che poi provvede a ripartire le somme pro-quota fra di esse, trattandosi in questo caso di mere movimentazioni finanziarie.

In ogni caso, nella citata Risposta viene, altresì, richiamata la Risposta n.47 del 21 febbraio 2024 che, in alternativa al sistema sopradescritto, ammette che le fatture possono essere emesse dalla capogruppo, ma unicamente in nome e per conto delle altre imprese del raggruppamento e a condizione che ciò venga specificato nelle fatture medesime (citando l’art. 21, co.1 e 2, lett.n, del D.P.R. 633/1972).

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