È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 16 dicembre 2024, la legge 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione del Decreto-legge n. 153/2024, noto come DL Ambiente (in allegato).
Il provvedimento, confermando le misure introdotte dal Governo per semplificare ed efficientare i procedimenti amministrativi in ambito ambientale, interviene direttamente sul testo del D.lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), così da superare molte delle criticità procedurali attualmente esistenti.
Un aspetto centrale delle modifiche convalidate dalla legge di conversione riguarda la disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, finalizzate in particolare ad accelerare il processo di riqualificazione in vista delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Tra le novità già previste dal DL Ambiente, e confermate in sede di conversione, si segnalano importatati semplificazioni finalizzate ad agevolare e velocizzare lo svolgimento dell’attività di bonifica dei siti contaminati. Grazie al nuovo decreto è infatti possibile usufruire di laboratori privati accreditati per l’esecuzione delle analisi propedeutiche alle suddette attività.
Con specifico riferimento ai siti c.d. “Orfani” (cioè, quelli privi di un soggetto responsabile), il DL Ambiente ha previsto un ulteriore snellimento della procedura di individuazione e bonifica di tali siti. Per cui, ad oggi, il piano di caratterizzazione dovrà essere concordato direttamente con Arpa (in sostituzione ISPRA), entro e non oltre 30 giorni. Inoltre, eliminando la necessità di una conferenza di servizi, il testo prevede un unico procedimento di approvazione da parte della medesima Autorità con riferimento a: indagini di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica e progetto degli interventi; così da accorciarne i tempi operativi.
Con la legge di conversione sono state poi confermate tutte le ulteriori semplificazioni previste dal DL Ambiente con riferimento ai procedimenti di valutazione ambientale, finalizzate a ridurre il numero dei passaggi burocratici mantenendo comunque elevati standard di controllo e salvaguardia dell’ambiente. In questo senso, vengono introdotti termini perentori per la verifica di assoggettabilità a VIA definendo altresì l’efficacia temporale di tale provvedimento (la cui durata deve essere stabilita nel provvedimento stesso e, comunque, non può essere inferiore a 5 anni).
In linea con quanto auspicato dall’Ance, poi, la legge di conversione ha ulteriormente semplificato le misure volte ad agevolare le imprese nel rispetto della normativa ambientale con riferimento alla figura del Responsabile Tecnico, disciplinato dal D.M. 120/2014. Nello specifico, viene ammesso che il responsabile legale dell’impresa – che abbia svolto tale ruolo per almeno 3 anni consecutivi nella medesima azienda – possa ricoprire anche la figura del Responsabile tecnico senza necessità di ulteriori verifiche ed esami e, quindi, evitando inutili aggravi economici per le aziende, soprattutto le PMI.
Il testo, infine, prevede ulteriori misure volte a potenziare gli interventi per il dissesto idrogeologico, facilitare le autorizzazioni per le energie rinnovabili e rafforzare il riuso delle acque.