Dopo la pubblicazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 10 ottobre 2024 e l’approvazione dell’Avviso Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni con il Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024 è stata avviata la terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC) – anche denominato ”Competenze per le innovazioni” – finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro privati e favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento a quest’ultimi di contributi finanziari qualora abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di sviluppo delle competenze dei propri lavoratori e lavoratrici.
Riportiamo di seguito una sintesi delle indicazioni contenute nel sopracitato decreto ministeriale e nell’”Avviso Fondo nuove competenze.Competenze per le innovazioni”.
DESTINATARI
Come anticipato, possono accedere al FNC i datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
REQUISITI DELL’ACCORDO DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO
L’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro (qui il modello ministeriale da seguire) deve:
ACCESSO AL FONDO
I datori di lavoro possono presentare una sola istanza di contributo scegliendo tra le seguenti tipologie di intervento:
Ai fini dell’approvazione delle singole istanze di contributo il Ministero del lavoro richiede alle regioni territorialmente competenti di esprimere un parere sul progetto formativo, tenuto conto della programmazione di tali enti.
Decorsi 10 giorni di calendario dalla data della richiesta il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso. La richiesta è rivolta alla regione nella quale si trova ciascuna sede operativa presso cui prestano servizio i lavoratori coinvolti nel progetto formativo presentato.
PROCESSI DI INNOVAZIONE E DI INVESTIMENTO CHE CARATTERIZZANO IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELL’ACCESSO AL FONDO
Al fine della presentazione dell’istanza di contributo i datori di lavoro identificano, in sede di intesa con le parti sindacali, i fabbisogni di intervento di accrescimento delle competenze dei lavoratori – nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto – nei seguenti ambiti:
a) Sistemi tecnologici e digitali;
b) Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
c) Sostenibilità ed impatto ambientale;
d) Economia circolare;
e) Transizione ecologica;
f) Efficientamento energetico;
g) Welfare aziendale e benessere organizzativo.
L’aggiornamento delle competenze dei lavoratori negli ambiti di cui al primo periodo potrà rientrare anche nei settori previsti dalla Comunicazione della Commissione C/2024/3209 “Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del Regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)”.
Al fine della presentazione dell’istanza di contributo, tra le intese con le parti sindacali possono rientrare anche gli accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, o i progetti a valere sul Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1, co. 478 L. n. 234/2021.
DOTAZIONE DEL FONDO
Per questa edizione, la dotazione del Fondo ammonta ad € 731 milioni così ripartiti per tipologia di intervento:
ONERI FINANZIABILI
Il Fondo Nuove Competenze finanzia:
Per le tipologie di intervento “SISTEMI FORMATIVI” e “FILIERE FORMATIVE” la quota di finanziabile è pari all’80% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione.
Per i lavoratori assunti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione – che precedentemente all’assunzione fossero disoccupati da almeno 12 mesi – la quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione.
Per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (3° livello) successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione, la quota di retribuzione finanziabile è pari al 100% della retribuzione oraria per le ore destinate alla formazione. Le ore di formazione finanziate non possono coincidere con quelle di formazione interna così come identificata dal decreto interministeriale del 12 ottobre 2015.
Nel caso in cui il richiesto accordo sindacale di rimodulazione dell’orario preveda la partecipazione al progetto formativo sia di lavoratori già in forza che di disoccupati preselezionati dall’impresa, qualora almeno il 70% di questi ultimi sia assunto con contratto di apprendistato ovvero a tempo indeterminato entro la presentazione del saldo, il datore di lavoro riceverà un contributo pari a € 800,00 per ogni disoccupato assunto, che sarà conguagliato nel limite massimo del 100% del costo del lavoro dei lavoratori (già assunti) partecipanti al progetto formativo.
PROGETTI FORMATIVI
L’aggiornamento delle competenze identificato dai datori di lavoro ai fini dell’accesso al FNC è associato ad un progetto formativo per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Il progetto formativo deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore e della personalizzazione dell’intervento formativo e prevedere, in esito al percorso formativo stesso, il rilascio di una attestazione di trasparenza o di validazione degli obiettivi di apprendimento in conformità con le disposizioni definite dal decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante “Disposizione per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” e del decreto del Ministero del lavoro n. 115/2024.
Il numero delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore deve essere compreso tra un minimo di 30 ore e un massimo di 150 ore. Le attività di sviluppo delle competenze si devono concludere con la richiesta di saldo entro 365 giorni dalla data di approvazione della domanda da parte del Ministero del lavoro (termine perentorio).
La formazione può essere erogata con le seguenti modalità:
La formazione potrà iniziare solo successivamente all’ammissione al contributo sull’avviso FNC.
L’attività di formazione per i datori di lavoro che partecipano come aderenti a un Fondo Paritetico Interprofessionale è finanziata in tutto o in parte dal FNC, anche attraverso voucher. In questo caso i Fondi Paritetici Interprofessionali che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del FNC devono darne apposita comunicazione al Ministero del lavoro.
L’attività di formazione per i datori di lavoro senza un Fondo Paritetico Interprofessionale può essere finanziata con contributi diversi, anche a voucher.
Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025.
Per approfondire quanto sopra sintetizzato si rimanda all’Avviso Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni al decreto ministeriale, alle slide di presentazione della terza edizione del FNC e, per quanto attiene alla documentazione disponibile, alla pagina dedicata del portale “Amministrazione Trasparente”.
Le aziende interessate possono contattarci per avere ulteriori dettagli.