La Cassazione penale, sez.4., con la sentenza n.34387 del 12 settembre 2024 si è pronunciata sulla nozione di cantiere unico ai fini della nomina del coordinatore e della redazione del PSC (Piano di sicurezza e coordinamento).
Il caso: la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di prima istanza con cui il coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori veniva condannato per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, occorso ai danni di un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice dei lavori di ristrutturazione di un immobile.
In particolare, al coordinatore veniva contestato di non aver predisposto il piano per la sicurezza e il coordinamento dei lavori di cui non si poteva pretendere, conseguentemente, il rispetto da parte della ditta esecutrice. La Corte d’appello ritenendo sussistente, infatti, tale obbligo in capo al coordinatore, stante la prevedibile presenza, anche non contemporanea, di più imprese in cantiere, giudicava macroscopico l’inadempimento da parte dell’imputato che, attraverso la sua condotta omissiva, lasciava la gestione della sicurezza alle sole iniziative del datore di lavoro.
A tale decisione, il ricorrente si opponeva attraverso ricorso in Cassazione deducendo, tra l’altro, una violazione di legge con riferimento alla ritenuta necessità di redigere il piano di sicurezza e coordinamento.
Secondo la difesa, dall’esame dei titoli edilizi acquisiti, dalle dichiarazioni testimoniali e dalla consulenza di parte, sarebbe emerso che su quello specifico cantiere non si erano trovate ad operare, anche non contemporaneamente, più imprese, poiché i lavori erano stati affidati alla sola ditta che li aveva ultimati. Inoltre, la difesa sosteneva che il cantiere non poteva considerarsi identico, quanto ai diversi titoli edilizi, dato che il fabbricato in questione era stato oggetto di due distinti interventi affidati, in tempi diversi, a due ditte che avevano operato prima dell’apertura di distinti cantieri.
Infine, essendo il cantiere sospeso, la difesa dell’imputato riteneva non potesse richiedersi alla figura del coordinatore una vigilanza lavorativa durante il periodo di sospensione dei lavori.
La Corte di Cassazione riteneva inammissibile il ricorso e rilevava la manifesta infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente.
In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata in merito all’insussistenza della fonte degli obblighi del coordinatore per la sicurezza, ossia sul c.d. rischio interferenziale, correlato alla presenza sul cantiere di più imprese facenti capo a diversi gestori del rischio che si trovino ad operare, anche se non nel medesimo contesto temporale, nel medesimo contesto lavorativo.
Partendo dall’assunto secondo cui il coordinatore della sicurezza è una figura che svolge compiti di “alta vigilanza”, la Corte si è espressa in merito al concetto di cantiere unico, rilevando che l’unicità del cantiere non è collegata al titolo edilizio e alle eventuali varianti di esso che siano state approvate, richiamando anche quanto disposto dall’art.99, comma 1, lett. b), D.lgs. n.81/2008, rubricato “Notifica preliminare”.
Dal tenore della norma si evince, infatti, che il sopraggiungere di nuovi provvedimenti di autorizzazione dei lavori non muta l’identità del cantiere che è determinata dall’opera, come inizialmente progettata e definita, sino al completamento, anche in forza di varianti. Ne deriva che l’evoluzione dell’opera, legittimata sul piano amministrativo da nuovi provvedimenti, può fare insorgere le condizioni per la nomina del coordinatore non presenti ab origine anche se ciò non si riflette in una “novazione” del cantiere.
Alla luce di queste considerazioni, la Suprema Corte ha pronunciato il seguente principio di diritto:
«Ai fini dell’applicazione dell’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e quello per la esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 90, comma 3 d.lgs. n. 81/2008, la nozione di cantiere va rapportata all’opera da realizzare e il momento della sua cessazione non è determinato da eventuali varianti in corso d’opera, ma dalla effettiva ultimazione di tutti i lavori ad essa inerenti».