• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Lavoro

Emergenza climatica – Disposizioni in materia di CIGO per l’edilizia – Indicazioni Inps

31 Luglio 2024
Categories
  • Lavoro
Tags
  • lavoro
  • meteo
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Facendo seguito alla comunicazione Ance del 16 luglio 2024, si informa che l’Inps, con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, ha illustrato le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, fornendo altresì le relative istruzioni operative.

Se ne riportano di seguito le indicazioni di interesse per le imprese dell’edilizia.

In premessa, l’Istituto informa che, con il comma 2 dell’art. 2-bis introdotto dalla citata legge di conversione, è stata reiterata una misura con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’accesso al predetto ammortizzatore sociale in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione

La norma di legge in esame prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata della CIGO stessa, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

Per l’elenco degli “eventi oggettivamente non evitabili”, tra cui rientrano gli eventi meteo, l’Istituto rinvia al messaggio n. 1963/2017.

 

L’istituto riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in via generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:

  • non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
  • non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
  • la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tornando alla disposizione introdotta dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, l’Inps chiarisce che l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L’Inps precisa, di conseguenza, che i periodi di integrazione salariale di cui al suddetto art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024 rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.

Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).

L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.

 

Istruzioni operative

Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 2.3 e 2.4 del messaggio in esame.

Allegati
Inps_Messaggio-numero-2735-del-26-07-2024
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata