Facendo seguito alla comunicazione Ance del 16 luglio 2024, si informa che l’Inps, con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, ha illustrato le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, fornendo altresì le relative istruzioni operative.
Se ne riportano di seguito le indicazioni di interesse per le imprese dell’edilizia.
In premessa, l’Istituto informa che, con il comma 2 dell’art. 2-bis introdotto dalla citata legge di conversione, è stata reiterata una misura con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l’esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), l’accesso al predetto ammortizzatore sociale in conseguenza di eventi meteorologici avversi.
Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione
La norma di legge in esame prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata della CIGO stessa, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
Per l’elenco degli “eventi oggettivamente non evitabili”, tra cui rientrano gli eventi meteo, l’Istituto rinvia al messaggio n. 1963/2017.
L’istituto riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in via generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:
Tornando alla disposizione introdotta dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, l’Inps chiarisce che l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).
L’Inps precisa, di conseguenza, che i periodi di integrazione salariale di cui al suddetto art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024 rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).
L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.
Istruzioni operative
Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 2.3 e 2.4 del messaggio in esame.