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Lavoro

Decontribuzione Sud – Chiarimenti su proroga al 31 dicembre 2024 – Inps, circolare n. 82/2024

23 Luglio 2024
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  • lavoro
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Con la comunicazione Ance del 26 giugno 2024 è stato illustrato il comunicato stampa del Ministero del Lavoro che dava notizia della proroga della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024.

Con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, l’Inps, su indicazione del Ministero del Lavoro, ha comunicato un’importante novità in merito al perimetro di efficacia temporale della suddetta misura.

In via preliminare, infatti, l’Istituto precisa che, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.

L’Inps comunica, quindi, su indicazione del Ministero del Lavoro, che la Decontribuzione Sud non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a far data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2024 si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Qualora, entro la data del 30 giugno 2024, sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto sia prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Fatto salvo quanto sopra illustrato, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

L’Inps, inoltre, ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) è pari a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens

Come sopra illustrato, a seguito della citata autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in esame si applica, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Per le relative istruzioni operative (inclusa l’indicazione, in un apposito elemento del flusso Uniemens, della data di instaurazione del rapporto di lavoro), si rinvia al paragrafo 2 della circolare in commento.

Infine, si trasmette, in allegato alla presente, una nota di Confindustria illustrativa della medesima circolare Inps qui esaminata.

Allegati
INPS_Circolare_82-2024
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Nota_Confindustria_Circ_Inps_n_82_del_2024_-_Aggiornamento_proroga_Decontribuzione_Sud
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