• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
Lavoro

Emergenza climatica, disposizioni in materia di Cigo per l’edilizia: accolta la richiesta Ance

16 Luglio 2024
Categories
  • Lavoro
Tags
  • lavoro
  • meteo
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024.

Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023.

In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del  medesimo  d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).

Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n.  148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n.  148/2015).

L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite.

Si fa riserva di illustrare le istruzioni operative che saranno eventualmente fornite dall’Inps.

 

Per le condizioni e le modalità per l’accesso alla cassa integrazione ordinaria (CIGO) per temperature elevate si rimanda alla nostra news del 11 luglio u.s.

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Utilizzando il nostro sito web si acconsente all'uso dei cookie anche di terze parti.
Read MoreChiudi
Manage consent

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Sempre abilitato
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
ACCETTA E SALVA
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata