Si fa seguito alla comunicazione del 21 giugno scorso per informare che l’INL ha emanato la nota n. 1133/2024 che fornisce indicazioni in merito al regime intertemporale delle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato di appalto, distacco e somministrazione.
In primo luogo, l’INL ha chiarito che le nuove sanzioni penali, così come modificate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ossia dal 2 marzo 2024.
Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 8/2016 (cfr. circolare del Ministero del lavoro n. 6/2016).
Con riferimento, invece, alle ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché a quelle di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, che sono iniziate prima del 2 marzo u.s. e proseguite oltre tale data, l’Ispettorato ha rappresentato quanto segue.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere la somministrazione illecita un reato permanente, atteso che la condotta risulta caratterizzata da un intento elusivo di norme contrattuali o imperative che trova ragione d’essere in una apprezzabile continuità dell’azione antigiuridica (cfr. circolare INL n. 3/2019).
In particolare, “il reato di appalto illecito di manodopera di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 18, comma 5 bis, come reso palese dal testo della relativa fattispecie incriminatrice (che fa riferimento ai lavoratori “occupati” e quantifica la sanzione tenendo conto di “ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”), è di natura permanente e si consuma nel luogo e per tutto il tempo in cui viene effettivamente disimpegnata l’attività lavorativa, non in quello nel quale viene sottoscritto il contratto di appalto o ha sede l’agenzia dalla quale provengono i lavoratori” (cfr. Cass. sent. n. 25313/2015).
La medesima ricostruzione vale anche nei confronti dei reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché nelle ipotesi di distacco privo dei requisiti di legge.
La natura permanente dell’illecito comporta che il momento di consumazione del reato si realizza con la cessazione della condotta, la quale assume rilevanza sia ai fini della individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Pertanto, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18, D.lgs. n. 276/2003.
L’INL ha chiarito altresì che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorre tenere conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.
Al riguardo, l’Ispettorato ha evidenziato che la condotta precedente a tale data costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.
In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.
Si trasmette, infine, la tabella allegata alla nota dell’INL n. 1091/2024 che riepiloga i nuovi importi del regime sanzionatorio in materia di distacco, appalto e somministrazione, come modificati dal D.L. n. 19/2024.