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Credito d’imposta ZES Unica: approvato il modello di comunicazione da utilizzare per la richiesta

12 Giugno 2024
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Al via da oggi l’invio delle comunicazioni per richiedere l’accesso al credito d’imposta ZES Unica, istituito dalla legge 162/2023, di conversione del DL 124/2023.

Va, infatti, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 l’arco di tempo utile per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle in previsione entro il 15 novembre dello stesso anno per investimenti destinati alle strutture produttive ricadenti nella cd. “ZES unica” che, si ricorda, ricomprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

È con il provvedimento n. 262747 dell’11 giugno che – ai sensi del DM 17 maggio 2024 del MEF, che ha definito gli elementi essenziali per la fruizione del beneficio fiscale – l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d’imposta, definendone contenuto e modalità di trasmissione.

Compilazione e trasmissione del Modello

Il modello di comunicazione – disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it – è composto da:

  • il frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d’investimento e al credito d’imposta;
  • il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
  • il quadro C, contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • il quadro D, contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all’art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato “ZES UNICA”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Lo scarto avviene, in particolare, quando:

  • il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell’invio;
  • gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  • il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 12 luglio.

Utilizzo del credito d’imposta

Da ricordare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto attuativo,  l’ammontare effettivo del credito spettante a ciascun beneficiario sarà determinato sulla base di un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (per l’incentivo sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesti.

Il credito sarà quindi fruibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione dall’incaricato della revisione legale dei conti e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;

b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione del revisore legale, ma non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b).

Uno step ulteriore è previsto laddove l’ammontare del credito d’imposta spettante sia superiore a euro 150.000: in tal caso il credito sarà utilizzabile solo a seguito di una specifica autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria a seguito delle verifiche antimafia eseguite ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

Il credito d’imposta – come precisato già dal decreto attuativo – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLGS 241/1997, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e seguendo le specifiche istruzioni che saranno pubblicate con successiva risoluzione.

Comunicazione integrativa

Per poter utilizzare, invece, il credito d‘imposta relativo agli investimenti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o la certificazione, è previsto l’onere di presentazione di comunicazioni integrative.

Mediante tali comunicazioni integrative – da inviare nel lasso temporale che va dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 utilizzando il medesimo Modello – si comunica, quindi, l’avvenuto realizzo dell’investimento, la ricezione delle fatture e il rilascio della certificazione.

Anche in tal caso, a seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Una seconda ricevuta sarà rilasciata entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa sarà utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della seconda ricevuta;

b) per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal rilascio della seconda ricevuta, la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Anche in tal caso, l’Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza (ovvero entro il 22 gennaio 2025).

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