COMUNICATO DEL MIT
Come annunciato dal Ministero delle Infrastrutture cambiano le modalità di pagamento per la “tassa” di usura prevista dal Codice della strada all’ articolo 34, comma 1 a carico dei mezzi d’opera. L’importo dell’indennizzo rimane invariato.
DESCRIZIONE TASSA USURA
Come previsto dalla citata norma, si ricorda, che i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l’avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
L’indennizzo di usura deve essere pagato quando il mezzo d’opera circola, indifferentemente se a vuoto o a carico.
Mentre la tassa di possesso va corrisposta sempre e comunque l’ indennizzo va corrisposto solo in caso di circolazione.
Non vi è alcun obbligo di pagare la tassa di possesso in un’unica soluzione, e altrettanto vale per l’ indennizzo d’ usura; entrambi possono essere corrisposti con cadenza quadrimestrale.
SANZIONI
Se il mezzo d’opera circola senza il contrassegno, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00 (pagamento entro 5 gg. € 60,90). Se non è stato corrisposto l’indennizzo d’usura, si applica a carico del proprietario una sanzione pari al dieci per cento dell’importo dei tributi dovuti.
NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO
A partire da aprile 2024, oltre al tradizionale conto corrente postale 11618014 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, sarà possibile effettuare il versamento tramite bonifico bancario.
Il bonifico deve essere eseguito sull’IBAN IT06R0100003245348015366400, con la causale indicante “indennizzo usura per mezzo d’opera targa ……” seguita dal numero di targa del veicolo.
Dal 1° luglio 2024, invece, il conto corrente postale non sarà più accettato.
Inoltre saranno successivamente introdotti nuovi metodi di pagamento, quali PagoPa e Lottomatica.
SUGGERIMENTI
In attesa che il ministero fornisca eventuali chiarimenti al riguardo, si consiglia di indicare anche il periodo cui fa riferimento il versamento. Inoltre, se il pagamento viene effettuato in forma telematica andrà fatta la stampa della ricevuta in quanto, come specificato, il CDS sanziona la circolazione senza contrassegno, e non è ammessa la possibilità di presentarlo successivamente ai sensi dell’art. 180 CDS.