In caso di lavori agevolati con il Superbonus, pagati integralmente con sconto in fattura, per definire il momento di sostenimento delle spese, occorre fare riferimento alla data indicata nella fattura. Ciò vale sia nel caso di trasmissione contestuale della fattura al sistema di interscambio, sia nel caso di trasmissione successiva, purché vengano rispettati i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione richiesti a norma di legge.
Lo stesso principio vale, sempre in caso di Superbonus pagato con sconto in fattura “integrale”, anche se la fattura, scartata dallo SDI per mancato superamento dei controlli, venga nuovamente inviata nei 5 giorni previsti.
Questo comporta che nei lavori a cavallo d’anno la fattura con sconto, datata 31 dicembre 2023, scartata dal Sistema di interscambio e correttamente re-inviata, nei primi giorni del 2024, si considera emessa nel 2023 con possibilità di applicazione dell’aliquota vigente al 2023, nel caso di specie pari al 110%.
È quanto chiarito con la Risposta n. 103/2024 in cui l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che per le persone fisiche in applicazione del criterio di cassa, le spese relative ai lavori agevolati si intendono sostenute alla data del pagamento che, in caso di sconto in fattura “integrale” dove non è previsto alcun versamento di denaro, coincide con la data della fattura indicata nel campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica.
La posizione espressa nella Riposta 103/2024 supera quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate lo scorso anno in un incontro con la stampa specializzata (Telefisco 2023). In quell’occasione, era stato precisato che, in caso di sconto “integrale” per interventi da Superbonus al 110%, la data di emissione della fattura, e quindi di sostenimento della spesa, avrebbe dovuto coincidere con quella di trasmissione allo SDI. Relativamente al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, ne conseguiva che le spese relative ad un’operazione effettuata il 31 dicembre 2023, con fattura inviata allo SDI il 10 gennaio 2024, avrebbero dovuto considerarsi sostenute nel 2024, e quindi anche se l’invio al Sistema di interscambio fosse avvenuta nell’arco dei 12 giorni.
Se la Risposta 103/2024 supera questa posizione per quanto riguarda l’ipotesi di lavori agevolati con il Superbonus e pagati con lo sconto in fattura “integrale”, resta, invece, fermo quanto precisato dall’Agenzia, sempre in occasione del suddetto incontro con la stampa specializzata, nell’ipotesi di lavori agevolati saldati in parte con sconto in fattura (cd. “sconto parziale”) e in parte con “bonifico parlante”, ovvero nel caso di interventi agevolati con i bonus ordinari, per i quali, anche laddove si optasse per lo sconto in fattura, ci sarebbe comunque un importo del corrispettivo da saldare con bonifico bancario o postale (es. per Ecobonus al 65%-50% o Sismabonus al 75%-85%).
In questo caso, per il principio di cassa, l’Agenzia ha precisato che le spese si considerano complessivamente sostenute, anche per la parte oggetto di sconto in fattura, nel momento del pagamento con “bonifico parlante” della quota residua a carico del beneficiario, senza che rilevi la data di emissione della fattura.
Quindi per i lavori a cavallo d’anno, in caso di fattura con “sconto parziale” emessa a fine 2023, ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024, il pagamento, per il principio di cassa, deve considerarsi effettuato tutto nel 2024 con applicazione della relativa disciplina.