È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105/2024, il decreto n. 60/2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (c.d. decreto coesione), in vigore dall’8 maggio 2024.
Si sottolinea, in particolare, che l’art. 28, che contiene “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso”, è intervenuto sulla disciplina del regime sanzionatorio in materia di congruità, di cui ai commi da 10 a 14 dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, con la legge n. 56/2024 (cfr. comunicazione Ance del 3 maggio scorso).
Infatti il suddetto articolo, nel sostituire i commi da 10 a 12, introduce le seguenti novità.
Nell’ambito degli appalti privati, l’obbligo di richiesta del certificato di congruità per la realizzazione dei lavori edili viene ora posto in capo al direttore dei lavori e solo nell’ipotesi di mancata nomina di quest’ultimo ritorna ad essere in capo al committente, come originariamente previsto nel D.L. n. 19/2024.
Inoltre, come richiesto dall’Ance, il decreto coesione ha esteso il regime sanzionatorio in capo al committente a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro.
In tal modo, il suddetto sistema sanzionatorio viene riallineato con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità.
Si riporta in allegato la nota di approfondimento inerente le altre disposizioni di interesse in materia di lavoro.