Si informa che, in data 28 marzo 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Interno hanno emanato la circolare congiunta n.2829/2024 con cui hanno fornito le istruzioni operative agli Uffici territoriali coinvolti nella gestione degli ingressi in Italia di cittadini extra-UE per motivi di lavoro altamente qualificato (c.d. Carta blu UE) e le indicazioni sulla procedura da seguire per la presentazione delle domande agli Sportelli Unici per l’Immigrazione da parte dei datori di lavoro.
Riportiamo di seguito, in sintesi, le principali indicazioni ministeriali diramate in merito.
REQUISITI DI INGRESSO
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 1 del c.d. Testo Unico sull’Immigrazione (di seguito anche T.U.I.), i lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica, devono essere in possesso, in via alternativa:
a) | del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale; |
b) | dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007, limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate; |
c) | di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante; |
d) | di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25. |
AMBITO DI APPLICAZIONE
La normativa relativa alla c.d. Carta blu UE si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente, che siano:
– | residenti in uno Stato terzo; |
– | regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell’ambito dei trasferimenti intra-societari ex art. 27-quinquies del T.U.I.); |
– | soggiornanti in altro Stato membro; |
– | di una titolari della c.d. Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro. |
CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda per la c.d. Carta blu UE (Modulo BC), presentata dal datore di lavoro al competente Sportello Unico per l’Immigrazione ai sensi dell’art. 22 co. 2 del T.U.I.[1], fermo restando quanto previsto dal comma 5- ter del medesimo articolo (che disciplina il rifiuto ovvero la revoca del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione) – a pena di rigetto – deve indicare:
1) | la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti indicati al paragrafo precedente (art. 27-quater 1 del T.U.I.); |
2) | il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario (deve trattarsi di un diploma rilasciato da una Università ovvero Istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale, corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 2018, recante “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” |
Ovvero, in alternativa, |
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3) | l’attestazione del possesso in capo al lavoratore della qualifica professionale superiore, ai sensi del comma 1, lett. c) e d), dell’art. 27-quater, tramite apposita dichiarazione del datore di lavoro richiedente la c.d. Carta blu UE, corredata dei contratti di lavoro e/o delle buste paga da allegare alla domanda (con l’aggiunta facoltativa di lettera di esperienza redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell’esperienza professionale, di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione); |
Ovvero, in alternativa, |
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4) |
i requisiti previsti dal D.lgs. n. 206/2007 limitatamente a professioni regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se l’iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali ovvero all’accertamento delle specifiche professionalità. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande, presentate ai sensi del D.lgs. n. 206/2007, le autorità indicate all’art. 5 del medesimo decreto. La materia è disciplinata dall’articolo 49 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del T.U.I.). Nell’istanza prodotta allo Sportello Unico per l’Immigrazione dovrà quindi essere allegato il decreto di riconoscimento. |
5) | l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT. |
La documentazione di cui ai suddetti punti 2), 3) e 4), rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE, deve essere legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento), con traduzione in lingua italiana certificata ed allegata alla domanda di nulla osta, per poi essere esibita in copia autentica (o copia conforme all’originale) allo Sportello Unico per l’Immigrazione nella fase di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Con riguardo al titolo di istruzione superiore e relativa qualifica professionale di livello terziario, nonché alla qualifica professionale regolamentata in Italia (punti 2 e 4), la documentazione deve essere corredata dalla dichiarazione di valore emessa dalla Rappresentanza diplomatica competente per il luogo di conseguimento o, in alternativa, limitatamente ai titoli di istruzione superiore, ivi compresi quelli abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate, è possibile presentare l’attestazione di comparabilità e autenticità rilasciata dal Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).
Nei casi in cui la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di Paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro non è tenuto a presentare i documenti richiamati alle predette lettere a), c) e d), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso.
Per le domande di Carta blu Ue è, altresì, ammessa la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione (v. circolare interministeriale n. 4518/2023).
ACCESSO AL LAVORO
Ai sensi dell’art. 27-quater co. 15 del T.U.I., i titolari di Carta Blu UE beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini, conformemente alla normativa vigente, ad eccezione dell’accesso al mercato del lavoro nei primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale, in cui possono esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale sono stati autorizzati.
Eventuali cambiamenti del datore di lavoro durante tale periodo sono soggetti all’autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettori territoriali de lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione (comprensiva dell’asseverazione) relativa al nuovo contratto di lavoro o offerta vincolante, il parere dell’Ispettorato territoriale competente si intende acquisito.
Il titolare di Carta Blu UE, durante il periodo di disoccupazione previsto dall’art. 22 co. 2, del T.U.I. può assumere un impiego in conformità dell’art. 27-quater.
Si segnala, in particolare, che è escluso l’accesso al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale ovvero comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate ai cittadini nazionali, ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del SEE.
ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 22, comma 2, del T.U.I. ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.
Il datore di lavoro dovrà dar prova dell’avvenuta comunicazione obbligatoria allo Sportello Unico per l’Immigrazione all’atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Sono confermate le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 27-quater, relative alle ipotesi di rifiuto ovvero di revoca del nulla osta al lavoro.
LA COMUNICAZIONE IN LUOGO DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA
Ai sensi dell’articolo 27-quater, co. 8, la richiesta di nulla osta può essere sostituita, in applicazione dell’art. 27, comma 1-ter, da una comunicazione del datore di lavoro della proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui lo stesso abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito protocollo d’intesa con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura.
In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore può soggiornare sul territorio nazionale e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 5, comma 9-bis, T.U.I., previa comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali.
Le modalità di sottoscrizione dei citati protocolli verranno rese note con una successiva circolare.
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO “Carta Blu UE”
Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione obbligatoria ai servizi competenti attraverso i sistemi informatici regionali, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.
Per la consultazione dei casi in cui il permesso di soggiorno non viene rilasciato ovvero il suo rinnovo è rifiutato ovvero è revocato, rimandiamo alla circolare in commento.
INGRESSO CON VISTO
Per l’ottenimento del visto d’ingresso, il cittadino straniero dovrà presentare apposita domanda presso la Rappresentanza diplomatico consolare del Paese di stabile residenza o di origine, mostrando gli originali della documentazione indicata ai precedenti punti n. 2), 3) e 4), utilizzati per la richiesta di nulla osta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
La durata del visto d’ingresso sarà pari a quella autorizzata dal nulla osta e comunque non superiore a 365 giorni.
INGRESSO SENZA VISTO PER I TITOLARI DEL PERMESSO DI SOGGIORNO “Carta Blu UE” RILASCIATA DA ALTRO STATO MEMBRO
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un’attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni, previa dichiarazione di presenza al Questore entro il termine di otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da uno Stato membro, dopo dodici mesi di soggiorno legale in tale Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un’attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a novanta giorni, previo rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione.
Nel caso in cui lo straniero faccia ingresso nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito quale titolare di Carta blu UE, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro è ridotto a sei mesi. Entro un mese dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura sopra richiamata, indicando anche: a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro; b) gli estremi del documento di viaggio valido.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione sulla richiesta di nulla osta è comunicata al richiedente e allo Stato membro che ha rilasciato la Carta blu UE. In caso di circostanze eccezionali, debitamente giustificate, il predetto termine può essere prorogato di trenta giorni, informandone il richiedente non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa.
La domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro. Entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara allo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo d’intesa con cui il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste dall’art.27, co. 1-quater, e 27-quater, co. 5, si applicano le disposizioni sopra indicate relative alla comunicazione del contratto di soggiorno.
Il nulla osta è rifiutato o revocato nelle ipotesi sopra richiamate di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 27-quater. Al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno Carta blu UE, ai sensi del comma 11 del citato articolo.
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il titolare di Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno, può richiedere un nulla osta al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 29 del T.U.I.
Ai familiari è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia che può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Il permesso di soggiorno del familiare, in presenza delle relative condizioni, può essere rilasciato contestualmente alla Carta blu UE, se le domande sono presentate contemporaneamente.
Per quanto ivi non richiamato rimandiamo alla circolare in commento.
[1] Qualora la domanda di Carta blu UE riguardi un cittadino di un paese terzo titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, il datore di lavoro non è tenuto alla verifica presso il centro per l’impiego competente della disponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale.