Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, suppl. ordinario n. 19, la Legge di conversione n.56/2024, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, cd. DL PNRR, in vigore dal 1° maggio u.s.
Si segnala, per quanto di interesse che, durante l’iter di conversione del decreto, è stata modificata la previsione riportata all’articolo 29, comma 2 del testo volta ad integrare l’art. 29 del D.Lgs n. 276/2003
In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, secondo cui “Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”.
Si rileva che tale previsione è stata modificata rispetto alla norma contenuta nel Decreto anche a seguito dell’intervento dell’Ance che, con specifiche proposte normative, ha richiesto l’inserimento del più ampio riferimento al “trattamento economico e normativo complessivo” (in luogo del solo trattamento normativo) e la sostituzione del concetto di contrattazione “maggiormente applicata” con il più corretto e ormai consolidato criterio riferito alla rappresentatività, in termini comparativi, della contrattazione stessa.
In merito, poi, alla disposizione riportata ai commi da 10 a 14 dell’art. 29 (sanzioni in materia di congruità, in capo al responsabile del progetto/committente) si rileva che l’Ance è intervenuta, con la presentazione di specifiche proposte emendative, per richiedere, in linea con le soglie individuate dal D.M. n. 143/2021 ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità, l’eliminazione della soglia minima nei lavori pubblici (il DM non prevede alcun limite di applicazione) e la sostituzione della soglia prevista per i lavori privati con quella individuata dal DM (70.000€).
A seguito di tale richiesta avanzata dall’Ance è stato accolto un Ordine del giorno (9/1752-A/17) con cui si impegna il Governo a “valutare gli effetti applicativi dell’articolo 29, commi 11 e 12, […] al fine di prevedere, nel primo provvedimento utile, la modifica delle disposizioni in questione, eliminando, al comma 11, la soglia prevista per gli appalti pubblici e riducendo, al comma 12, la soglia per gli appalti privati da 500.000 a 70.000 euro o comunque prevedendo quest’ultima soglia quale presupposto, sempre negli appalti privati, per l’applicazione di una sanzione amministrativa in misura ridotta”.
Tale proposta di modifica dovrebbe trovare accoglimento in uno dei prossimi decreti in via di emanazione.
Infine, con riferimento all’art. 12 comma 8 del DL PNRR (relativo all’applicabilità, tra l’altro, dell’art. 47 del DL n. 77/2021, nel caso di successivo finanziamento a valere su risorse PNRR), una modifica meramente “redazionale” apportata dalla legge di conversione sembrerebbe averne reso più chiaro l’ambito di applicazione, illustrato nella tabella di sintesi allegata.
Si riporta in allegato una sintesi delle disposizioni di maggior interesse in materia di lavoro, rinviando alla comunicazione Ance del 02/05/2024 per l’analisi delle novità relative alla c.d. “patente a crediti”.