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Lavoro

OT 23: approfondimento sul nuovo modello pubblicato da Inail

2 Maggio 2024
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Facendo seguito alla nota Ance del 24 aprile 2024, dal titolo “Inail: Modello OT23 per il 2025 e Guida alla compilazione“, si informa che Confindustria ha pubblicato una nota di commento sul tema in oggetto.

Confindustria, ricorda che, con la revisione delle tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, sono state aggiornate le modalità di applicazione della tariffa che, all’articolo 23, prevedono la riduzione del tasso medio per prevenzione.

La riduzione del tasso medio di tariffa è inversamente proporzionale al numero di lavoratori/anno del triennio della PAT (posizione assicurativa territoriale), secondo i principi comunitari degli interventi in materia di sicurezza.

La misura della riduzione è la seguente:

Lavoratori-anno del triennio della PAT (Npat) Riduzione
Fino a 10 28%
Da 10,01 a 50 18%
Da 50,01 a 200 10%
Oltre 200 5%

La modifica del modello è stata preceduta da un confronto con le parti sociali.

Confindustria fa presente di aver chiesto, tra l’altro, alcune semplificazioni al fine di un maggior accesso allo strumento: minore variabilità del modello in modo che gli interventi premiati fossero oggettivamente prevedibili da parte delle aziende; previsione di interventi di natura pluriennale; semplificazione del punteggio per l’accesso. Aveva anche chiesto di chiarire meglio il concetto di regolarità nel rispetto della normativa su salute e sicurezza.

Alcune istanze sono state accolte nel modello recentemente pubblicato.

Lo scorso 18 aprile, infatti, l’Inail ha pubblicato tre documenti: l’istruzione operativa del 18 aprile 2024; il modello di domanda; la guida alla compilazione della domanda.

Nell’istruzione operativa sono descritte le principali innovazioni: 

  • modalità di accessoal beneficio: è stato eliminato il punteggio assegnato a ciuscun intervento, mentre sono state previste due previste tipologie (A e B). Per accedere al beneficio, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.
  • interventi pluriennali: sono stati previsti 10 interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per prevenzione per due o tre anni (a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento), fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda(si tratta nello specifico degli interventi A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6, F-7)
  • nuovi interventi: il modello prevede 18 nuovi interventi; è stato, inoltre, rivisto il meccanismo di rilevazione dei mancati infortuni (E10)
  • promozione della salute: sono stati rafforzati gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ((C-4.1, C-5.1, C-5.2, C-5.4)
  • razionalizzazione: alcuni interventi previsti nel precedente modello OT23 sono stati semplificati e ricondotti ad un unico intervento.

Si coglie l’occasione per segnalare che l’intervento E-5 sull’adozione o mantenimento di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. 81/08 asseverato (per il settore delle costruzioni secondo la Norma UNI 11751-1) è di tipologia A e consente di accedere direttamente alla riduzione del premio.

Anche l’intervento E-6 sulla responsabilità sociale delle organizzazioni secondo la Norma UNI EN ISO 26000, che, per il settore edile si intende realizzato se il sistema di responsabilità sociale delle organizzazioni è stato adottato in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 49, è di tipologia A.

Per quanto riguarda le condizioni per accedere al beneficio, Confindustria rileva che la verifica della regolarità contributiva e assicurativa è effettuata tramite il DURC online e deve comprendere i premi di autoliquidazione dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda.

La regolarità rispetto alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro consiste nella assenza di violazioni accertate dagli organismi di vigilanza (quindi, l’autocertificazione non è relativa ad una regolarità teorica ma concretamente riferita all’assenza di provvedimenti sanzionatori) e, in assenza di una banca dati, potrà essere verificata dall’Inail presso gli organismi di vigilanza. Resta, quindi, confermato che per regolarità s’intende l’assenza di violazioni debitamente accertate dagli organismi di vigilanza.

Il requisito sostanziale è, ovviamente, aver realizzato l’intervento indicato nel modello di domanda.

 Alcune modifiche rilevanti

Nel nuovo Modello sono presenti alcuni interventi afferenti alla promozione della salute.

Intervento C-5.4: “l’azienda ha attuato un protocollo per la promozione della salute negli ambienti di lavoro con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 e declinate nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP) 2020-2025”.

L’intervento si ritiene realizzato se l’azienda, all’interno del protocollo, ha attuato almeno il Programma Predefinito PP3 previsto dai PRP quali progetti di screening per le malattie metaboliche e progetti di prevenzione/abbandono dell’abitudine tabagica.

I documenti probanti sono il Protocollo attuato dall’azienda e attestato di riconoscimento di “luogo di lavoro che promuove la salute” rilasciato dalle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), ove presenti, o dall’Azienda USL territorialmente competenti valido nell’anno 2024.

 Intervento C-5.1: “l’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori”.

L’intervento si intende realizzato se l’azienda ha stipulato e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria, con lo scopo primario di ridurre l’insorgenza delle malattie cardiovascolari e/o dei tumori, che preveda almeno due tra le seguenti iniziative:

  1. uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico in relazione al proprio stile di vita 
  2. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria
  3. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
  4. consulenza dietologica per gruppi e individuale (casi selezionati)
  5. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica (ecocardiogramma, test ergometrico,  21  Holter ECG delle 24 ore e Holter pressorio delle 24 ore, esami ematologici specifici, ecc.) o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare
  6. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumori allo stadio iniziale (mammografia, epiluminescenza, sangue occulto nelle feci ecc.). 

La documentazione ritenuta probante è rappresentata dall’accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria e dalle prove documentali della sua attuazione nell’anno 2024 e della qualifica del personale sanitario coinvolto.

L’esperienza pregressa

L’oscillazione del premio per prevenzione comporta una riduzione complessiva dei premi per circa 150-160 milioni di € ed è stata mediamente applicata da circa 28.000 aziende (nel 2023 le domande accolte relative ad imprese industriali sono state 22.616, su un totale di 35.822 domande accolte).

Nella nota Confindustria riporta alcune tabelle dalle quali si evince come lo strumento della oscillazione vada a beneficio delle aziende del settore Industria.

Allegati
Circolare_Confindustria-Inail
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Allegato_1_OT23_2025_Modello_e_Allegato_per__intervento_E10
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Allegato_2_OT23_2025_Guida_compilazione
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Modello_OT_23_2025_17
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Modulo_segnalazione_mancato_infortunio_Allegato_al_mod
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