Una stazione appaltante può indicare nel contratto di un appalto di servizi che intende pagare le fatture a centoventi giorni, e non a trenta come stabilito dalla normativa?
No, l’autonomia dell’ente non può condurre a discostarsi dalla normativa vigente. Pertanto, vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, e non 120 giorni.
Lo ha stabilito Autorità Nazionale Anticorruzione con il Parere di funzione consultiva n.4 – 2024 rispondendo a una richiesta di parere sulla disciplina dei termini di pagamento.
L’Anac ha ritenuto che la disciplina di gara nel caso di specie potesse essere eterointegrata dalla normativa di riferimento, processo attraverso cui il riferimento ai “centoventi giorni” di pagamento deve essere inteso quale “trenta giorni” ai sensi dell’articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai sensi dell’articolo 1339 anche al contratto, la cui clausola sulle tempistiche di pagamento, che ne costituisce elemento essenziale, non può essere apposta in violazione di una norma imperativa.
Oltre ad avere indicato i termini di legge di riferimento, Anac “ha richiamato la stazione appaltante ad una più attenta formulazione della documentazione di gara, in linea con il quadro normativo e gli indirizzi interpretativi”.