Con il messaggio n. 1414/2024, l’Inps ha riepilogato i limiti reddituali riferiti al 2023 e al 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216/2023 (attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche).
In via preliminare, l’Istituto ricorda che il d.lgs. n. 22/2015, agli articoli 9, 10 e 15, disciplina le ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Per la NASpI è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL si ammette la possibilità di cumulo con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, a condizione che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.
Per entrambe le prestazioni vi è l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse con le modalità e nel rispetto dei termini di cui ai citati articoli del d.lgs. n. 22/2015.
A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 216/2023, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente (cfr. la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 6 febbraio 2024), l’Inps ha comunicato che:
Infine, l’Inps ha ricordato che le prestazioni di lavoro occasionale, di cui all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.
Si ricorda peraltro che è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell’edilizia.