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1. Premessa
Con il parere in commento, l’Autorità nazionale anticorruzione (funz. Cons. n. 9/2024) ha fornito taluni chiarimenti in merito ai presupposti di utilizzo dello schema del partenariato pubblico-privato, soffermandosi in particolare sulla qualificazione richiesta, a tale scopo, alle stazioni appaltanti.
Di seguito, l’analisi della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
2. I quesiti:
La stazione appaltante richiedente non possiede la qualificazione necessaria e non ha incluso l’iniziativa nel programma triennale, come previsto dalla legge. Alcuni quesiti sollevati includono la valutazione preliminare del ricorso al PPP, la possibilità per l’amministrazione di sollecitare i privati per proposte di iniziative PPP, e gli adempimenti dell’amministrazione richiedente in caso di coinvolgimento dei privati.
3. La disciplina di riferimento:
L’ANAC ha riassunto la disciplina normativa relativa al PPP, sottolineando la complessità dell’operazione economica e la necessità che i contratti PPP siano stipulati da enti concedenti qualificati. Inoltre, viene sottolineata l’importanza della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del PPP.
4. Le conclusioni dell’ANAC: L’ANAC ha concluso che la valutazione preliminare del progetto da finanziare con risorse private è un requisito necessario per il ricorso al PPP. È richiesta la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti PPP. Le stazioni appaltanti non qualificate devono rivolgersi a enti qualificati, e in caso di risposta negativa, possono chiedere l’intervento dell’ANAC per l’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio possono essere sanzionate (cfr. parere MIT n. 2114/2023).
Allegati
Parere_funzione_consultiva_n_9_del_28_febbraio_2024Apri