Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2316/2024 ha fornito, con riferimento ai contratti sottosoglia, importanti chiarimenti relativi ai limiti dell’autonomia regolamentare degli Enti locali.
Di seguito, l’analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.
La richiesta di parere è stata presentata da un Ente locale che ha richiamato le disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023, Allegato II.1, art. 1) che prevedono, nell’ambito dei contratti sotto la soglia comunitaria, che “le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento” relativo a:
– modalità di conduzione delle indagini di mercato
– modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento
– criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta
– organizzazione dell’elenco per categoria e fascia anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione.
Ciò premesso, è stato richiesto dall’Ente locale se:
a) il riferimento al regolamento debba intendersi rientrante nella potestà normativa del Consiglio Comunale, come stabilito dall’art. 7 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000) ovvero nelle competenze organizzative dell’Ente, con conseguente spettanza di emanazione dello stesso regolamento alla Giunta, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del T.U.E.L.;
b) le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 del nuovo Codice dei contratti, fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sottosoglia o, se, invece, l’ente locale possa esercitare potestà regolamentare anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, quali ad esempio:
– l’individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti,
– la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto prevedendo l’obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici;
– i criteri di campionamento di cui all’art. 52, comma 1 del Codice;
– i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva;
– se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non siano suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.
Il MIT, relativamente ai quesiti, ha risposto specificando che ogni ente si potrà dotare di regolamento interno nel rispetto del proprio ordinamento. E a tale proposito, per gli Enti locali, ha proseguito, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al T.U.E.L. (d.lgs. 267/2000).
I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell’art. 7 T.U.E.L. e non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria.
Con tale richiamo, ad avviso dell’ANCE, il Ministero sembrerebbe rammentare che il regolamento dell’ente debba rispettare sia i principi fissati dalla legge e dallo statuto sia limitarsi a disciplinare l’esercizio delle funzioni affidate, incidendo sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi e degli uffici interni.
Infine, con riferimento agli appalti di importo sottosoglia Ue, il supporto giuridico del MIT conclude che il Comune ha “facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all’affidamento secondo le indicazioni del Codice”.
Con ciò, ad avviso dell’ANCE, il Ministero sembrerebbe sottolineare che, anche per gli appalti di minore importo, l’amministrazione non possa comunque discostarsi dalle norme del Codice, in relazione ai quesiti sopra elencati, perché può solo intervenire, negli spazi lasciati aperti da quest’ultimo su quanto “strumentale all’affidamento”.
Si allega il testo del parere.