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IVA al 10% per il potenziamento di una strada urbana di scorrimento – Risposta n. 80/2024

5 Aprile 2024
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La realizzazione “ex novo” di un intervento edilizio su una strada urbana di scorrimento, finalizzato al potenziamento infrastrutturale della stessa, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 80 del 25 marzo 2024, fornita a fronte dell’istanza di interpello presentata da una Provincia e volta a ottenere un chiarimento su quale sia l’aliquota IVA correttamente applicabile alla realizzazione “ex novo“, mediante contratto di appalto, di un intervento infrastrutturale su una strada urbana di scorrimento volto a conseguire il potenziamento della medesima e consistente, tra l’altro, nella costruzione di un sottopasso e di un sovrappasso in prossimità di una rotatoria.

Nel rispondere a tale questione, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo e di prassi di riferimento in materia, al fine di argomentare e valutare se gli specifici interventi di potenziamento infrastrutturale della via attenzionati dall’istante possano considerarsi rientranti nel novero di quelle opere di urbanizzazione la cui realizzazione è ritenuta dal Legislatore “meritevole” di essere assoggettata all’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, prevista dal numero 127­quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e, nell’ipotesi di costruzione ex novo nell’ambito di un contratto d’appalto, dal numero 127-septies della medesima Tabella A.

A tal proposito, anzitutto l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’elenco delle opere di urbanizzazione si rinviene nell’articolo 4 della legge n. 847/1964 – come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865/1971 – nell’ambito del quale figurano le “strade residenziali”.

Andando oltre la mera elencazione e richiamando precisazioni già contenute in precedenti documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria più concretamente definisce quali siano i due punti fermi da assumere quale parametro valutativo al fine di verificare la ricomprensione o meno di un intervento nel novero delle opere di urbanizzazione in quanto tali suscettibili di fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%.

In primo luogo, l’opera deve essere realizzata in funzione di un centro abitato o comunque essere posta al servizio di un tessuto urbano (come già chiarito con la Risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994).

Se da un lato, difatti, l’aliquota Iva agevolata è pacificamente applicabile anche laddove le opere siano realizzate al di fuori dell’ambito urbano “strictu sensu” inteso, dall’altra è pur sempre necessario che le stesse siano costruite per servire un tessuto urbano (circolare n. 69/E del 24 ottobre 1990).

In secondo luogo, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, l’intervento edilizio deve concretizzarsi in un’opera di nuova costruzione, non rientrando le mere migliorie o modifiche di un’opera già esistente tra gli interventi che possono usufruire di tale minore imposizione (risoluzione n. 202/E del 2008).

In definitiva, dunque, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, l’opera deve (i) essere di nuova realizzazione e (ii) realizzata in funzione di un centro abitato o comunque porsi in funzione servente rispetto a un tessuto urbano.

Applicando tali “indicatori” al caso concreto rappresentato dalla Provincia istante, l’Agenzia delle Entrate conferma la riconducibilità dell’intervento di potenziamento infrastrutturale della strada urbana nel novero delle opere di urbanizzazione suscettibili di soggezione all’aliquota Iva agevolata al 10 per cento.

Il suddetto potenziamento, difatti, è perseguito mediante la nuova costruzione, tra l’altro, di un sottopasso e di un sovrappasso presso una rotatoria e si inserisce nell’ambito della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva, dunque in funzione servente rispetto alla medesima.

Si tratta, inoltre, di un’opera da realizzarsi ex novo, e non di semplici aggiustamenti o ammodernamenti di opere già esistenti.

In conclusione, sulla base del quadro normativo e di prassi richiamato, l’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata al 10% per i lavori di potenziamento realizzati su una strada urbana di scorrimento purché ricorrano i sopra richiamati “indicatori” che consentono di qualificare i medesimi quali opere di urbanizzazione.

 

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