Con la delibera n. 101 del 28 febbraio u.s., l’ANAC ha fornito importanti chiarimenti circa i rapporti tra la normativa sull’equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura.
In particolare, l’Autorità, a seguito di istanza di precontenzioso, è stata chiamata a stabilire se, in una procedura di gara finalizzata all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l’operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese) sia da considerarsi anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso.
Ciò, nel presupposto che la stazione appaltante, in presenza di un quadro normativo poco chiaro, ha legittimamente esercitato, nel bando di gara, la sua discrezionalità, sancendo l’inapplicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell’intero importo posto a base di gara.
Soluzione, questa, auspicata da ANCE, e già fatta presente alla stessa Autorità in occasione della consultazione sul bando tipo n. 2/2024.
Ora, a parere dell’ANAC, l’assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati impedisce, che possa operare il meccanismo dell’eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l’esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.
Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo della delibera in allegato.