La Legge 5 agosto 1978, n. 457 aveva attribuito alle Regioni la competenza a definire i costi massimi ammissibili per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con Decreto del 5 agosto 1994 ha determinato i limiti massimi di costo. L’articolo 9 del DM ha previsto che le Regioni possano provvedere ad aggiornare annualmente i suddetti massimali al fine di tener conto delle variazioni percentuali registrate in base all’indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno di ciascun anno e quello dell’anno precedente.
Nella Rassegna allegata, aggiornata al 12 marzo 2024, sono state raccolte, al fine di offrire elementi di confronto, le normative più recenti e aggiornate e, in particolare, quelle di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Laddove disponibili sono stati riportati, oltre ai valori dei costi base anche gli elementi e i criteri che possono determinare delle maggiorazioni in percentuale.