In assenza del decreto che dovrebbe definire, come previsto dall’articolo 5 del DM 20 maggio 2015, le modalità di esecuzione specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto-legge n. 215/2023 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 49 del 28/2/2024) è stato rivisto il calendario dei tempi per sottoporre a revisione i veicoli già in circolazione in funzione dell’anno di immatricolazione.
Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell’articolo 111 del Codice della Strada, l’obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione, l’assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile. Tuttavia, considerato il quadro normativo ancora incompleto il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno, in più occasioni, di prorogare le diverse scadenze per non creare una situazione di incertezza anche ai fini dell’applicabilità o meno del regime sanzionatorio.
Grazie della proroga concessa con l’articolo 13 comma 3 del DL n. 215/2023 è stato aggiornato il calendario della revisione delle macchine agricole e operatrici risulta così aggiornato (si riporta un estratto dell’articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):
(…) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022 2024;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Si segnala che durante l’iter di conversione in legge è stata accolta la richiesta dell’ANCE di prevedere un nuovo termine per la revisione anche per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1983. Nel testo iniziale del decreto-legge, infatti, non era stato previsto.
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica: le macchine operatrici semoventi con 1 asse; le macchine operatrici trainate; i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
Ogni macchina operatrice deve, in ogni caso, essere corredata da un libretto di uso e manutenzione, dalla dichiarazione di conformità con la quale il costruttore garantisce la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza e da una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore.