l’ufficio giuridico del MIT, con il parere n. 2448 del 13 dicembre u.s., ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sull’aggiornamento dei prezzi, di cui all’articolo 26 del DL “aiuti” 50/2022, nel caso in cui venga approvata una variante in corso d’opera.
Il caso sottoposto all’esame del Ministero, ha avuto ad oggetto un appalto la cui offerta è stata presentata nel 2021, ed una variante in corso d’opera approvata nel 2022, sulla base del prezzario aggiornato alla medesima data (2022).
Di qui, l’incertezza sulla corretta percentuale da utilizzare quale riferimento per quantificare l’aggiornamento dei prezzi da riconoscere all’impresa.
Si è posto il dubbio, infatti, se riferirsi a quella del 90%, considerando l’anno effettivo dell’offerta presentata nel 2021, oppure a quella dell’80%, considerando che la variante ha avuto come riferimento il prezzario aggiornato al 2022.
Il Ministero ha risposto al quesito ritenendo che la fattispecie rientri nella casistica di cui all’art. 26, comma 6-ter che, come noto, riguarda le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, sulla base del prezzario 2022.
Pertanto, la percentuale corretta da applicare ai riconoscimenti da liquidare alle imprese è quella dell’80%.