Con riferimento al tema della cassa integrazione ordinaria, si trasmette il testo del messaggio INPS.HERMES.15/02/2024.0000694, inviato dall’Inps alle proprie sedi territoriali, avente a oggetto un riepilogo di alcune istruzioni sulla gestione dell’istruttoria delle domande di CIGO con causale “eventi meteo”.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che i criteri per la valutazione delle suddette domande sono stati illustrati nella circolare n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017, n. 3777/2019, n. 2999/2022 e n. 2729/2023 (cfr. rispettivamente comunicazioni Ance del 4 agosto 2016, dell’8 maggio 2017, del 14 novembre 2019, del 29 luglio 2022 e del 20 luglio 2023).
Come previsto per qualsiasi causale di accesso alla CIGO, anche nel caso di istanza per “eventi meteo” il datore di lavoro deve produrre una relazione tecnica. In tale relazione devono essere specificate la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell’evento e la fase lavorativa in atto, nonché fornite informazioni sulla tipologia e sull’ubicazione del cantiere/unità produttiva per cui viene presentata la domanda e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori.
I suddetti elementi informativi sono indispensabili per una compiuta disamina dell’istanza e, quindi, per la corretta valutazione dell’effettiva integrabilità della causale richiesta.
Qualora tali informazioni non siano riportate nella relazione tecnica, la sede territoriale dell’Istituto potrà attivare una richiesta di supplemento di istruttoria, come previsto dall’art. 11 del DM n. 95442/2016.
La valutazione istruttoria deve essere svolta non solo sulla base dei dati risultanti dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico avverso forniti con circolari e messaggi (per esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.), ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.
A titolo esemplificativo, l’Inps osserva che la valutazione dell’intensità del vento non può non tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con cui il lavoratore la stia svolgendo. È evidente, infatti, che l’incidenza del vento su una lavorazione che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione stessa si svolge su un’impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su un traliccio.
Analogamente, l’incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni, tra cui ad esempio rifacimento di tetti o lastrici solari, lavorazioni nelle cave, etc.
In questi casi, è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell’entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere delle circostanze sopra richiamate, che tengono conto delle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell’evento meteo.
Nel valutare l’integrabilità della causale evento meteo occorre considerare anche l’ubicazione del cantiere/unità produttiva. Ad esempio, se questo si trova ad un’altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l’acquisizione del bollettino meteo, l’incidenza sulle lavorazioni di eventi meteo avversi, come il gelo, sarà sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva che sia ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva.
Anche la valutazione della causale evento meteo per temperature elevate risente di molte variabili, dal momento che il calore incide maggiormente sul regolare svolgimento delle lavorazioni se il lavoratore è direttamente esposto ai raggi solari o è costretto ad indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione o, ancora, quando svolge la sua attività in prossimità di macchinari che emanano calore supplementare. In tali casi, la c.d. temperatura percepita è sicuramente maggiore di quella ordinaria rilevabile dai bollettini meteo e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della valutazione dell’integrabilità della causale richiesta (come già chiarito dall’Istituto nei citati messaggi n. 1856/2017, n. 2999/2022 e n. 2729/2023).
L’Inps ricorda che, come per qualsiasi altra causale di accesso alla CIGO, anche in caso di richiesta per “eventi meteo” il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell’evento, previsti dall’art. 11 del d. lgs. n. 148/2015 e dall’art. 1 del DM n. 95422/2016.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del citato DM, la transitorietà della situazione aziendale sussiste “quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa”. In conformità al successivo comma 3, “la non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti”.
Per ritenere comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l’attività lavorativa per effetto di un evento meteorologico avverso, ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull’attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.
L’integrabilità della causale va esclusa, infatti, quando l’interruzione dell’attività lavorativa non è direttamente causata dall’avversità atmosferica, ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che solo indirettamente è ricollegabile al verificarsi dell’intemperia stagionale.
Rientrano in tali casi le domande di cassa integrazione per eventi meteo riferite a cantieri/unità produttive che, rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione richiesto, risultano precedentemente chiusi dal datore di lavoro in vista dell’approssimarsi della stagione invernale. In queste fattispecie, l’evento meteorologico non interrompe l’attività lavorativa in corso di svolgimento, dal momento che, alla data di inizio del periodo di cassa integrazione richiesto, l’attività stessa risulta già sospesa dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di chiudere, in via preventiva, il cantiere/unità produttiva.
In tal caso, l’evento meteo non produce alcun effetto interruttivo delle lavorazioni in atto, la cui sospensione avviene, invece, per scelta aziendale. Di conseguenza, poiché la chiusura del cantiere/unità produttiva è riconducibile alla condotta del datore di lavoro, risulta assente il requisito della non imputabilità dell’evento.
Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l’inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l’inizio del periodo stesso, detta condotta non è ostativa ad una possibile valutazione positiva della domanda, poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l’evento meteo avverso, risulta esserne una mera conseguenza. In questo caso, la sospensione dell’attività lavorativa non è riconducibile ad un’aprioristica scelta del datore di lavoro, bensì è direttamente riconducibile all’effettivo verificarsi dell’evento meteo.
L’Inps ricorda, altresì, che non sussiste il requisito della non imputabilità se il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l’evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile (per esempio, in caso di allerta meteo).
Inoltre, è opportuno verificare in sede istruttoria quanto previsto dai contratti di appalto che disciplinano le attività nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO, laddove gli stessi siano stati predisposti e formalizzati dalle parti, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di clausole che disciplinino espressamente le interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In presenza di tali clausole, infatti, viene meno il requisito dell’imprevedibilità della sospensione e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro, dal momento che, come precisato dalla giurisprudenza in materia, “le intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l’impiego della mano d’opera dell’impresa” (l’Inps cita, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4550/2018).
Al fine di verificare la sussistenza dell’altro requisito previsto dalla normativa, ossia la transitorietà dell’evento, anche nel caso di istanza di CIGO per evento meteo occorre valutare, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell’attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l’istanza viene esaminata successivamente alla data di ripresa, se tale ripresa si sia effettivamente verificata.
La ripresa dell’attività lavorativa dovrà riguardare lo stesso cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda, nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla domanda stessa.
Resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di richiedere, con una nuova istanza, una proroga senza soluzione di continuità del periodo di CIGO inizialmente richiesto, qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell’attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell’evento meteo avverso. In tal caso, la capacità di ripresa andrà verificata dalla sede Inps facendo riferimento alla fine dell’intero periodo complessivamente richiesto.
Tuttavia, devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono, con più domande consecutive di proroga, lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l’intero periodo invernale. In questo caso, le ripetute richieste di CIGO potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale, anziché essere una diretta conseguenza dell’insorgere dell’evento meteo.
In presenza di domande con le suddette caratteristiche, la sede accerterà, quindi, se è in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse. L’Istituto richiama, in tale ipotesi, le indicazioni già sopra illustrate in merito alle chiusure imputabili alla volontà del datore di lavoro.
Ai fini del suddetto accertamento, può essere utile acquisire eventuali verbali di sospensione e/o ripresa dell’attività lavorativa nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO. Inoltre, si può verificare se, per tutto il periodo complessivamente richiesto, si riscontri dai bollettini meteo l’effettivo perdurare dell’evento avverso, che giustifica la necessità del datore di lavoro di prorogare il periodo di CIGO inizialmente richiesto, o se invece, sempre nello stesso periodo, si rilevi il venir meno dell’avversità metereologica (per esempio, risalita delle temperature oltre 0 gradi centigradi) tale da rendere possibile la ripresa dell’attività lavorativa e, quindi, da non giustificare il protrarsi delle richieste di integrazione salariale.