Con il messaggio n. 531/2024, l’Inps comunica l’importo da assumere per l’anno 2024 come base di calcolo per il contributo di licenziamento, di cui all’art. 2 co. 31 della legge n. 92/2012 e s.m.i.
In via preliminare, l’Istituto ricorda che, ai sensi della disposizione di legge sopra citata, il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.”
La base di calcolo del contributo di licenziamento è costituita, quindi, dal massimale NASpI, che viene rivalutato annualmente in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del d. lgs. n. 22/2015. Come comunicato dall’Inps nella circolare n. 25/2024, per l’anno 2024 il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (cfr. comunicazione Ance del 15 febbraio 2024).
Pertanto, i datori di lavoro obbligati al versamento del contributo di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo stesso il suddetto massimale NASpI (rivalutato per l’anno 2024), pari a 1.550,42 euro.
L’Inps ricorda, inoltre, che, per la determinazione dell’importo dovuto, è necessario altresì determinare l’anzianità lavorativa del dipendente cessato, applicando le regole di calcolo illustrate dall’Istituto nella circolare n. 40/2020 (cfr. comunicazione Ance del 25 marzo 2020) e richiamate nella circolare n. 137/2021 (cfr. comunicazione Ance del 23 settembre 2021).