Con la circolare n. 25/2024, l’Inps ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’indennità di disoccupazione NASpI in vigore dal 1° gennaio 2024.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Si riporta di seguito l’importo massimo mensile dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS e assegno di integrazione salariale del FIS), in vigore dal 1° gennaio 2024.
Come di consueto, l’importo del massimale è indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, che attualmente è pari al 5,84%.
Trattamenti di integrazione salariale (art. 3 comma 5-bis D. Lgs. n. 148/2015) |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
1.392,89 | 1.311,56 |
Il suddetto importo massimo deve essere incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come di seguito riportato:
Trattamenti di integrazione salariale – Settore edile (intemperie stagionali) |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.671,48 | 1.573,86 |
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI
Per l’anno 2024, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.425,21 euro.
Per il medesimo anno, l’importo massimo mensile della predetta indennità non può in ogni caso superare 1.550,42 euro.