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Decontribuzione Sud – Proroga al 30 giugno 2024 – Inps, msg. n. 4695/2023

16 Gennaio 2024
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Si fa seguito alla comunicazione Ance del 21 dicembre 2023 per informare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 4695/2023, ha fornito le prime indicazioni sulla proroga della Decontribuzione Sud, così come prevista dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

In seguito alla richiesta delle Autorità italiane, la Commissione europea, con la decisione C (2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, ha autorizzato la proroga della Decontribuzione Sud fino al 30 giugno 2024.

L’Istituto ha ricordato che la suddetta agevolazione era stata autorizzata dalla Commissione europea, per i periodi di competenza a partire da luglio 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 della comunicazione C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF; cfr. comunicazioni Ance del 1° agosto 2022 e del 22 dicembre 2022).

Con la decisione del 15 dicembre 2023 citata in apertura, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

L’Inps ha precisato che, come previsto dalla sopra citata decisione della Commissione europea, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (c.d. Temporary Crisis and Transition Framework) è stato innalzato a:

  • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, l’Istituto ha chiarito che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

L’Inps ha, inoltre, evidenziato che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito delle precedenti versioni dei c.d. Temporary Crisis and Transition Framework.

Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2029, l’Inps ha comunicato che le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto, l’Inps ha rinviato alle indicazioni già fornite in precedenza (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, illustrata nella citata comunicazione Ance del 1° agosto 2022).

 

Allegati
Inps_Messaggio_numero_4695_del_28-12-2023
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