Con la Risposta ad interpello n. 1 del 5 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di Superbonus ed attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti.
In particolare, nel caso in esame, l’istante intenzionato a sostituire come intervento “trainato” le finestre dell’intero edificio, chiede quale sia il prezzario da prendere in considerazione in caso di modifica ed aggiornamento dello stesso nel corso delle lavorazioni.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate in via preliminare ricorda che, con riferimento al Superbonus, ai fini della fruizione diretta dell’agevolazione e dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura, i tecnici abilitati sono tenuti ad asseverare il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Con la risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione, deve essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.
Al riguardo si richiama il principio secondo il quale per le persone fisiche, in applicazione del principio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento.
In caso di sconto “integrale” della fattura (e dunque in assenza di pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.