In assenza del decreto che dovrebbe definire, come previsto dall’articolo 5 del DM 20 maggio 2015, le modalità di esecuzione specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, il legislatore è intervenuto nuovamente a rivedere il calendario dei tempi per sottoporre a revisione i veicoli già in circolazione in funzione dell’anno di immatricolazione.
Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell’articolo 111 del Codice della Strada, l’obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione, l’assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile. Tuttavia, considerato il quadro normativo ancora incompleto il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno, in più occasioni, di prorogare le diverse scadenze per non creare una situazione di incertezza anche ai fini dell’applicabilità o meno del regime sanzionatorio.
In virtù dell’ultima proroga concessa con l’articolo 13 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023 , n. 215 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” il calendario della revisione delle macchine agricole e operatrici risulta così aggiornato (si riporta un estratto dell’articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):
(…) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:
a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2024;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2025;
d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.
Come si può notare nulla è stato previsto per quanto riguarda i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1983. Ciò è probabilmente è ascrivibile al fatto che, giuridicamente, la proroga dei termini di efficacia di un atto/provvedimento normativo presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto. Dubbi possono sorgere sulla possibilità che tali veicoli possano continuare a circolare su strada in assenza della revisione anche se, per i motivi già evidenziati, l’assenza del decreto attuativo dovrebbe rendere inattuabile la disciplina sanzionatoria.