OBBLIGO ASSICURATIVO PER RISCHI CATASTROFALI
L’articolo 1, commi 101-111 (Misure in materia di rischi catastrofali) della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213 del 30 dicembre 2023) inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’ANCE nel valutare come sicuramente importante una misura finalizzata a diffondere la necessità di una copertura assicurativa che possa offrire una tutela aggiuntiva e immediata rispetto a quella fornita dallo Stato, ritiene, tuttavia, che la formulazione della norma contenga alcuni elementi poco chiari sia sulle modalità attuative sia sulla proporzionalità dei premi che saranno applicati rispetto al rischio. Non ben definita anche la previsione di carattere sanzionatorio in base alla quale le imprese che non rispettano l’obbligo di sottoscrizione della polizza potranno non beneficiare di contributi e agevolazioni pubbliche. Si tratta di aspetti sui quali l’ANCE insieme a Confindustria aveva già sollevato in sede di esame della Legge di Bilancio.
A CHI SI APPLICA
L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) sotto la quale viene svolta l’attività, ed in particolare una qualunque delle attività di cui all’art. 2195 del c.c..
Sono state, tuttavia, escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile alle quali continua ad applicarsi la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
IMMOBILI ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione e alle imprese agricole, per le quali è già previsto un Fondo a copertura dei danni catastrofali.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma sono tenute sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.
COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE
Si prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.
MODALITA’ ATTUATIVE
Con successivo decreto interministeriale potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione. Il decreto potrà contenere anche le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi.
IN SINTESI
Entro il 31 dicembre 2024 tutte le imprese iscritte nell’apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio dovranno sottoscrivere polizze a copertura dei danni che potrebbero derivare a terreni e fabbricati; impianti e macchinari nonché attrezzature industriali e commerciali, in occasione del verificarsi di eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.