Torniamo sul sistema delle garanzie provvisorie e definitive previste dal nuovo codice dei contratti pubblici.
APPALTI SOTTOSOGLIA (ART. 53)
La norma prevede espressamente che nelle procedure di affidamento sotto soglia la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie. Ove ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e solo in caso di procedure negoziate senza bando, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, può essere fissata entro un massimo del’1%. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
Non è previsto impegno del fideiussore a prestare la garanzia definitiva, che è fissata nel 5% e in casi motivati può non essere richiesta. Sul punto si evidenzia che il MIT con il parere n. 2129 del 13 luglio 2023 (allegato) ha evidenziato che alla garanzia definitiva negli appalti sottosoglia non si applicano le maggiorazioni previste nel coso di ribassi superiori al 10%.
APPALTI SOPRA SOGLIA
La garanzia provvisoria (art. 106) è fissata, normalmente, nel 2% del “valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito”. In casi motivatamente esplicitati la stessa può essere fissata tra l’1% e il 4%. Negli appalti delle centrali di committenza è sempre fissata al 2%.
La garanzia provvisoria può essere ridotta in funzione di alcune condizioni. Le riduzioni possono essere, in alcuni casi, cumulate progressivamente.
Nella tabella allegata abbiamo esplicitato le riduzioni consentite ed il valore della garnzia che ne scaturisce per i vari casi.
Non è previsto che il fideiussore si impegni a prestare garanzia definitiva.
La garanzia definitiva (art. 117) è di regola pari al 10% dell’importo del contratto e negli accordi quandro nella misura del 2%.
Ove il ribasso offerto sia superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli che superano il 10% e ove il ribasso superi il 20% di 2 punti per ogni punto percentuale superiore al 20%.
Negli appalti di lavori, su richiesta dell’appaltatore, può essere sostituita con l’applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi. La stazione appaltante può motivatamente opporsi all’opzione di sostituzione della garanzia con la ritenuta.