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Esonero contributivo per certificazione parità di genere – Inps, msg. n. 4614/2023

22 Dicembre 2023
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Con riferimento all’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, l’Inps comunica che, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo) del proprio sito internet, è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023”, per consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio da parte dei datori che conseguano la predetta certificazione entro il 31 dicembre 2023.

Le suddette domande possono essere presentate fino al 30 aprile 2024, fermo restando che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

L’Istituto ricorda che l’art. 5 della legge n. 162/2021 prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del d. lgs. n. 198/2006.

Per il riepilogo della disciplina in materia, si rinvia al messaggio in commento, che richiama anche la precedente circolare n. 137/2022 e il messaggio n. 1269/2023 (cfr. da ultimo comunicazione Ance del 6 aprile 2023).

L’Istituto evidenzia, tra l’altro, che, ai sensi del DM 29 aprile 2022 (attuativo del citato art. 46-bis; cfr. comunicazione Ance del 6 luglio 2022), la certificazione della parità di genere viene rilasciata, in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.

 

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del predetto Regolamento e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in discorso.

L’Inps riporta il link recante l’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022:  https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.

Al messaggio in esame si rinvia, altresì, per l’illustrazione dei contenuti della domanda di esonero contributivo e per gli aspetti procedurali successivi all’invio della domanda stessa.

Fermo restando quanto sopra, l’istituto ha fornito, infine, alcuni chiarimenti in merito all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023 da parte dei datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022:

  • i datori di lavoro che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;
  • i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite;
  • i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell’anno 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

Allegati
Inps_Messaggio-numero-4614-del-21-12-2023
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