Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 10144/2023, ha affermato che il criterio del “cumulo alla rinfusa” delle qualificazioni si applica a favore dell’attestazione SOA del Consorzio stabile e delle consorziate indicate come esecutrici. Questo rende irrilevante l’assenza di una specifica qualificazione per la realizzazione dei lavori affidati alle consorziate.
La decisione del Consiglio di Stato riguarda la legittimità dell’aggiudicazione e l’ammissione alla gara di un Consorzio stabile. Il consorzio aveva designato come unica impresa esecutrice una consorziata in possesso di SOA OG3 nella classifica V, mentre gli atti di gara richiedevano la classifica VII.
Il tema da anni è al centro di una diatriba giuridica che vede opposti due orientamenti giurisprudenziali in merito al “cumulo alla rinfusa”:
Orientamento restrittivo sul ‘cumulo’: Secondo questo orientamento, se il consorzio indica una consorziata come esecutrice, quest’ultima deve possedere autonomamente il requisito di qualificazione. In caso di esecuzione dei lavori direttamente da parte del consorzio, quest’ultimo deve possedere autonomamente il requisito. Questo orientamento sostiene che la designazione di consorziate prive di qualificazione comporta l’esclusione del consorzio dalla gara.
Orientamento generalista sul ‘cumulo’: In contrasto, un orientamento più recente ritiene ammissibile il ricorso generalizzato al “cumulo alla rinfusa”. Questo orientamento interpreta l’art. 225, comma 13, del Codice appalti nel senso che il consorzio può utilizzare i requisiti maturati sia in proprio che dalle imprese consorziate. Quindi, secondo questo orientamento, il consorzio può beneficiare della qualificazione detenuta da sé stesso, rendendo irrilevante che le imprese consorziate non possiedano la qualificazione richiesta.
Nel caso specifico, il Consiglio di Stato adotta l’orientamento generalista, sostenendo che se il consorzio è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’assenza della qualificazione SOA nella consorziata esecutrice non è rilevante. Questa interpretazione si basa sulla natura giuridica dei consorzi stabili come aggregazioni durevoli di soggetti che operano come un’unica impresa. La sentenza respinge le censure riguardanti l’illegittimità del “cumulo alla rinfusa”.