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Piattaforma cessione crediti: la nuova funzione per bonus edilizi non utilizzabili

27 Novembre 2023
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Operativa dal 1° dicembre la nuova funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate per comunicare i crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali in edilizia non utilizzabili per motivi diversi dalla scadenza dei termini. Fanno eccezione i crediti d’imposta sottoposti a sequestro, per i quali la comunicazione non deve essere trasmessa.

Lo prevede il Provvedimento 23 novembre 2023 Prot. n. 2023/410221 dell’Agenzia delle Entrate, in attuazione della nuova regola stabilita dall’art.25 del D.L. 104/2023, convertito in legge 136/2023, che impone all’ultimo cessionario, a decorrere dal 1° dicembre 2023, di comunicare l’importo dei crediti acquistati e non più utilizzabili in compensazione per ragioni che non riguardano il decorso dei termini, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’evento.

Con una specifica FAQ, inoltre, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che la comunicazione non deve essere inviata relativamente ai crediti d’imposta oggetto di sequestro, per i quali la stessa è già in possesso di tale informazione. Infatti, il sequestro viene comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.

Invece, la comunicazione di inutilizzabilità dei crediti deve essere trasmessa per i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne impediscono l’utilizzo in compensazione. Per questi ultimi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

  • per i crediti d’imposta “tracciabili” (dotati di codice identificativo univoco – cfr. l’art. 121, co.1-quater, D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020):
  • – il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • – una o più rate annuali dei suddetti crediti;

In questo caso, la comunicazione viene accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha inviato la comunicazione;

  • per i crediti d’imposta non “tracciabili”, gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura (numero di protocollo telematico, codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario).

In questa seconda ipotesi, la comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Per tutte e due le tipologie di credito d’imposta nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Ciò ai fini della verifica del termine dei 30 giorni per l’effettuazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, termine che se non rispettato comporta l’applicabilità di una sanzione pari a 100 euro.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

Si ricorda, infine, che se la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito è precedente al 1° dicembre 2023, la comunicazione andrà effettuata, con le citate modalità, entro il 2 gennaio 2024.

Allegati
Provvedimento_23_novembre_2023_Prot_n_2023-410221
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