La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8715/2023, del 6 ottobre u.s., ha accolto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 5324/2023, con la quale era stato rigettato un ricorso per l’esclusione da una procedura di gara da parte del RUP, di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.
In particolare, il supremo Consesso ha ribadito i principi già espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 27 maggio 2021, secondo cui la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non può considerarsi causa automatica di esclusione da una procedura di gara.
Nella decisione viene chiarito, infatti, che “l’esclusione dalla gara non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 186-bis, comma 4, del regio decreto 267/1942 (concordato con continuità aziendale) e all’art. 95, commi 3 e 4, del codice di cui al d.lgs. 14/2019 (regolazione della crisi nella liquidazione giudiziale), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali, precisando che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.
Principio, questo, recepito e positivizzato dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023.
Nella stessa sentenza è, altresì, precisato che, rispetto alle ipotesi di falsità dichiarativa o documentale o di “informazioni false o fuorvianti”, ai fini dell’esclusione dell’operatore non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma occorre anche che la stessa sia in grado di sviare l’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara.
In allegato la sentenza