• cerca Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
gestione d'impresa, Lavori Pubblici

Consiglio di Stato: crisi di impresa e partecipazione alle gare

27 Novembre 2023
Categories
  • gestione d'impresa
  • Lavori Pubblici
Tags
  • appalti
  • gestione d'impresa
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

La V Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8715/2023, del 6 ottobre u.s., ha accolto l’appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio  n. 5324/2023, con la quale era stato rigettato un ricorso per l’esclusione da una procedura di gara da parte del RUP, di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

In particolare, il supremo Consesso ha ribadito i principi già espressi dall’Adunanza Plenaria n. 9  del 27 maggio 2021, secondo cui la presentazione di una domanda di concordato in bianco o con riserva non può considerarsi causa automatica di esclusione da una procedura di gara.

Nella decisione viene chiarito, infatti, che “l’esclusione dalla gara non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’art. 186-bis, comma 4, del regio decreto 267/1942 (concordato con continuità aziendale) e all’art. 95, commi 3 e 4, del codice di cui al d.lgs. 14/2019 (regolazione della crisi nella liquidazione giudiziale), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali, precisando che l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale”.

Principio, questo, recepito e positivizzato dal legislatore nel nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023.

Nella stessa sentenza è, altresì, precisato che, rispetto alle ipotesi di falsità dichiarativa o documentale o di “informazioni false o fuorvianti”, ai fini dell’esclusione dell’operatore non è sufficiente che l’informazione sia falsa, ma occorre anche che la stessa sia in grado di sviare l’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara.

In allegato la sentenza

Allegati
CdS_8715_2023
Apri

Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Cookie Policy
Social Media Policy
Lavora con noi
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCE EnnaLogo Header Menu
  • Chi siamo
    • ANCE Enna
    • Statuto
    • Il Presidente e gli Organi
    • La Struttura
  • Servizi
  • News
  • Eventi
  • Contatti


  • Contatti

    Area Riservata