Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2139/2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’art. 14, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, relativo al calcolo del valore stimato dell’appalto con unità operative distinte.
In particolare, viene richiesto quale sia il corretto metodo di calcolo dell’importo complessivo di un appalto concernente un servizio comune a più unità operative di una medesima stazione appaltante, di cui una dotata di autonomia amministrativa e contrattuale, mentre l’altra no, dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente dalla stessa stazione appaltante.
Il MIT ha richiamato, anzitutto, l’attenzione sulla previsione normativa dell’art. 14, co. 5, del nuovo Codice dei contratti, che prevede che “se una stazione appaltante o un ente concedente sono composti da unità operative distinte, il calcolo dell’importo stimato di un appalto o di una concessione tiene conto dell’importo totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un’unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o della propria concessione o di determinate categorie di essi, il relativo importo può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta”.
Pertanto, prosegue il MIT, nel caso segnalato, il valore dell’appalto deve tenere conto dell’importo complessivo dell’appalto stimato per tutte le singole unità operative, ai sensi dell’art. 14, co. 5, primo capoverso, del D.Lgs. 36/2023; quindi indipendentemente dal fatto che l’unità operativa abbia o meno autonomia amministrativa e contrattuale, il valore del servizio terrà conto dell’importo previsto per le due unità operative e per la stazione appaltante principale.
Il MIT evidenzia però un’eccezione, nel caso in cui l’appalto sia riferibile solo a una unità operativa indipendente, sotto il profilo amministrativo e contrattuale, poiché in tale caso il relativo importo “può essere stimato con riferimento all’importo attribuito dall’unità operativa distinta”, così come disposto dall’art. 14, co. 5, secondo capoverso, D.lgs. 36/2023.
La pronuncia del MIT, seppur riferita al settore dei servizi, fornisce indicazioni generali, utili anche per gli appalti di lavori.